Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. 07/06/1993, n. 6360
Sent. C. Cass. 07/06/1993, n. 6360
Sent. C. Cass. 07/06/1993, n. 6360
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Art. 41 quinquies L. n. 1150/1942 - Previsioni di limiti inderogabili di distanza fra fabbricati - Art. 9 D.M. n. 1444/1968 - Pareti finestrate e pareti antistanti - Distanza minima di dieci metri - Inderogabilità - Conseguenza - Facoltà di costruire in aderenza - Esclusione1. Il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, che, in applicazione dell'art. 41 quinquies L. 17 agosto 1942 n. 1150 (come modificato dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765) detta i limiti di densità, altezza, distanza tra i fabbricati, all'art. 9 primo comma n. 2, con disposizione tassativa ed inderogabile, dispone che negli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A, è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; tale prescrizione, stante la sua assolutezza ed inderogabilità, risultante da fonte normativa statuale, sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali, comporta che, nel caso di esistenza sul confine tra due fondi di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, di possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza (esercitabile soltanto nell'ipotesi di inesistenza sul confine di finestre altrui) e senza alcuna deroga neppure per il caso in cui la nuova costruzione realizzata nel mancato rispetto di essa sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti ed a distanza dalla soglia di queste conforme alle previsioni dell'art. 907 3° c. C.c. 1. Ved. Cass. 9 maggio 1987 n. 4285; Cass. 28 marzo 1989 n. 1518, Cass. 6 luglio 1990 n. 7142. C.c. artt. 871, 872, 873 e 907 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41-quinquies R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17 R; D. Min. LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444. |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
Linee guida MIT sul Decreto Salva Casa (lettura coordinata con norme e indicazioni pratiche redazionali)
- Dino de Paolis
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Locazione commerciale: diritto di prelazione e riscatto del conduttore
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Analisi delle modifiche del Correttivo al Codice appalti
- Emanuela Greco
- Appalti e contratti pubblici
Sintesi operativa delle modifiche introdotte dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici
- Dino de Paolis
- Francesco Russo
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
28/03/2025
- Scissione, i crediti da superbonus sono ripartibili liberamente da Italia Oggi
- Controlli dei professionisti, tariffe da aggiornare da Italia Oggi
- Pnrr, la spesa tocca 63,9 mld da Italia Oggi
- Grandi progetti, ecco il prelievo da Italia Oggi
- In commissione contano competenze omogenee da Italia Oggi
- I fari del Rup sul direttore dell’esecuzione da Italia Oggi

I regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Codice della strada 2025 e Regolamento

Codice della crisi d'impresa commentato 2024
