Sent.C. Cass. 27/12/1993, n. 12808 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 27/12/1993, n. 12808

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Disciplina ex D.L.vo n. 150/1947 - Non è applicabile al rapporto tra appaltatore e subappaltatore.
1. L'eccezionale disciplina sulla revisione dei prezzi contenuta nel D.L.vo 6 dicembre 1947 n. 1501 e successive modificazioni, essendo ispirata dall'esigenza di impedire che la sopravvenuta operosità dell'esecuzione possa interrompere il regolare compimento dei lavori da parte dell'appaltatore, si riferisce esclusivamente agli appalti di opere pubbliche con la Pubblica amministrazione ed esclude dalla sua previsione i contratti di appalto che, come quelli tra l'appaltatore dell'opera pubblica ed il subappaltatore, pur avendo per oggetto opere pubbliche, intercorrono tra privati ed in relazione ai quali è, quindi, applicabile la regola generale di cui all'art. 1664 C.c.

1. Ved. Cass. 22 marzo 1984 n. 1922 (La disciplina sulla revisione prezzi di cui al D.L.vo C.P.S. 1947 n. 1501 si applica solo agli appalti di opere pubbliche). 1a. Ved. nota la. a Cass. S.U. 19 ottobre 1993 n. 10344.R
C.c. art. 1664 , D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501 ; L. 19 febbraio 1970 n. 76 [R=L7670]

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