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Sent.C. Cass. 05/08/1996, n. 7169

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1. Perito industriale - Procedimento disciplinare - Davanti a Consiglio locale - Diritto all'assistenza di difensore od esperto - Sussiste.
1. Nel procedimento disciplinare a carico dei periti industriali, di cui all'art. 12 R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, il diritto di difesa dell'incolpato implica la facoltà dello stesso non soltanto di comparire e di essere sentito personalmente, ma anche di farsi assistere, ove lo ritenga, da un difensore o da un esperto di sua fiducia; infatti, la garanzia costituzionale del diritto di difesa dell'incolpato (art. 24 Cost.) riguarda non soltanto il procedimento di impugnazione davanti al Consiglio nazionale, ma anche il procedimento davanti al Consiglio locale, tenuto conto che esso, pur avendo natura amministrativa, si concretizza in un'attività istruttoria preordinata e funzionalmente connessa a quella successiva di natura giurisdizionale.

1. Conf. Cass. 28 novembre 1994 n. 10125 R
Cost. art. 24; R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, art. 12R

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