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Sent. C. Cass. 13/02/1996, n. 1086

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Disciplina ex D.M. 1968 n. 1444 - Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici - Disciplina ex art. 41 quinquies, 1° c., lett. c), L. 1942 n. 1150.
1. I limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra fabbricati, definiti dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - emanato ai sensi dell'art. 41 quinquies nono comma L. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765 - costituiscono per espresso dettato normativo direttive alle quali si devono attenere i Comuni nella formazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli esistenti e non vincoli immediatamente precettivi; e pertanto nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici la distanza legale minima tra fabbricati non è disciplinata dall'art. 9 D.M. cit., ma dall'art. 41 quinquies cit. primo comma lett. c), che prevede che la distanza degli edifici non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire.

1. Ved. Cass. 29 ottobre 1994 n. 8944 R 1a. Come nota 1a. a Cass. 16 gennaio 1996 n. 304R.
[L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquies, 1° e 9° c. R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17 R; D.M. 2 aprile 1968 n. 1444

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