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Sent.C. Cass. 24/02/1996, n. 1466

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1. Professionisti - Consigli di ordini - Elezioni - Omonimia di due candidati - Incertezza delle preferenze - Criterio di attribuzione - Accertamento del Consiglio nazionale dell'Ordine - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni.
1. In tema di elezioni dei Consigli locali degli Ordini professionali (nella specie, quello degli ingegneri) non vi è alcuna disposizione normativa che prescriva, in caso di omonimia di due iscritti candidati, come vada eliminata l'incertezza nell'attribuzione delle preferenze riportate, con la conseguenza che «la chiarezza necessaria a distinguere» il votato dal suo omonimo (requisito previsto dall'art. 57 T.U. 16 maggio 1960 n. 570 con riguardo alle elezioni amministrative, applicabile alla fattispecie stante la descritta lacuna normativa) può essere desunta da ogni circostanza del caso concreto idonea a fare identificare, senza alcun dubbio, quale sia stata la persona che l'elettore ha inteso votare; l'individuazione in concreto di tali circostanze da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine professionale, in sede di decisione sul reclamo contro i risultati elettorali, rappresenta un apprezzamento di merito, non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

1a. Come nota 1a. e 2a. a Cass. 20.2.96 n. 1283.R
D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, art. 2; D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, artt. 57 e 69[R=DPR57060,A=57]

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