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Sent. C. Cass. 22/10/1997, n. 10369

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Nelle costruzioni - Rapporti di vicinato - Regolamenti da norme urbanistiche - Condizioni.
1. Le norme urbanistiche acquistano efficacia vincolante non dal momento della loro adozione da parte dei competenti Enti pubblici territoriali, ma solo quando, compiuto l'iter legislativamente previsto, vengono approvate dall'organo a ciò preposto, così che, prima di tale approvazione, le disposizioni in esse contenute, prive dell'efficacia propria delle norme giuridiche, non valgono ad integrare, sostituendola, la disposizione di cui all'art. 873 Cod. civ. in tema di rapporti di vicinato; fino al momento della definitiva approvazione delle norme ricordate, pertanto, tali rapporti restano regolati dalle precedenti (e vigenti) norme locali e, in mancanza, dal Codice civile o da leggi speciali, non rilevando, nella specie, l'obbligatorietà dell'applicazione delle c.d. misure di salvaguardia, atteso che tali misure, rivolte in via esclusiva a Sindaci e Prefetti per fini di interesse pubblico, non sono idonee ad interferire sulla disciplina dei rapporti privati.

1. Ved. Cass. 22 marzo 1996 n. 2473 R. Per l'art. 973 Cod. civ. ved. nota 1 a precedente Cass. 29 agosto 1997 n. 8231.R
Cod. civ. art. 873

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