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Sent.C. Cass. 24/11/1997, n. 11746

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Mensa aziendale - Mancato utilizzo da parte del lavoratore - Per sua libera scelta - Infortunio subìto nel recarsi verso la propria abitazione - Estraneità al rischio lavorativo - Non è indennizzabile.
1. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia predisposto un servizio di mensa aziendale con le normali caratteristiche di un tale servizio, la scelta del lavoratore di non consumarvi i pasti, non motivata da una comprovata condizione di salute obiettivamente incompatibile con una tale modalità di assunzione, ma da soggettive preferenze personali (quali l'avversione al consumo di cibi preconfezionati e l'intendimento di non trattenersi nell'ambiente di lavoro durante la pausa) è riconducibile ad una personale libera scelta del lavoratore stesso, sicché l'infortunio da questi subìto durante lo spostamento su strada, conseguente a detta scelta, fra il luogo di lavoro e la propria abitazione, resta estraneo alla sfera del rischio specifico di lavoro e non è quindi indennizzabile.

1. Ved. Cass. 11 settembre 1997 n. 8929 R e nota a Cass. 6 agosto 1997 n. 7259R

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