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Sent.C. Cass. 17/01/1997, n. 448

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Ausiliari del giudice - Compenso - Liquidazione - Provvedimento ex art. 11 L. 1980 n. 319 - Mancata opposizione - Conseguenze.
1. In tema di compensi agli ausiliari del giudice, dal disposto degli artt. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319 e 29 L. 14 giugno 1941 n. 794 si deduce che il provvedimento di liquidazione del compenso, così come l'ordinanza emessa in sede di opposizione, ha carattere giudiziale, suscettibile di acquistare valore di giudicato in caso di mancata opposizione nel termine stabilito dalla legge; pertanto, una volta che tale provvedimento abbia acquistato il menzionato valore, resta preclusa all'ausiliare del giudice la possibilità di ottenere un altro titolo giudiziale per il pagamento del medesimo compenso, restando salva la possibilità di richiedere ed ottenere con le azioni ordinarie (ricorso per ingiunzione od atto di citazione) il pagamento di altre somme a lui spettanti, ad altro titolo, e non comprese nel provvedimento emesso ai sensi dell'art. 11 legge n. 319 del 1980 cit.

1. Sul compenso agli ausiliari del giudice ved. Cass. 11 marzo 1996 n. 1952.[R=W11M961952]
L. 14 giugno 1941 n. 794, art. 29[R=L79441,A=29]; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11R

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