Regolam.R. Liguria 21/02/2011, n. 1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam.R. Liguria 21/02/2011, n. 1

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla L.R. 7 febbraio 2008, n. 2 "Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari" e modifiche ai Regg. R. n. 3/2009 e n. 3/2010.
Con le modifiche introdotte da:
- Reg. R. 24/07/2012, n. 4
- Reg. R. 10/12/2013, n. 8
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TITOLO I - NORME GENERALI


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43150 1087185
Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto disposto all’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Agli effetti del presente Regolamento si intende:

a) per “Legge” la legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture ricettive e balneari);

b) per “strutture esistenti” le strutture ricettive all’aria aperta classificate e in possesso dell’auto

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Art. 3 - (Gestione unitaria)

1. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva all’aria aperta s’intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dei servizi di pernottamento nonché per gli ulteriori servizi ricettivi complementari.

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Art. 4 - (Convenzioni per la gestione unitaria)

1. Le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 2, sono stipulate per iscritto fra il soggetto fornitore del servizio di pernottamento e i soggetti fornitori dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande

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TITOLO II - STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA


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Art. 5 - (Caratteristiche delle strutture ricettive all’aria aperta)

1. Le strutture ricettive all’aria aperta sono esercizi pubblici gestiti in forma imprenditoriale e, in quanto tali, garantiscono un’offerta libera e indifferenziata al pubblico.

2. Per piazzole s’intendono gli spazi della struttura ricettiva all’aria aperta destinati all’alloggio degli ospiti.

3. Le piazzole di cui al comma 2 sono differenziate nelle seguenti tipologie:

a) campeggio: aree nelle quali possono essere ospitati turisti dotati di tende, caravan e autocaravan che siano trasportabili dai turisti stes

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Art. 6 - (Caratteristiche dei Campeggi)

1. I campeggi ai fini dell’attribuzione della classificazione, di cui all’articolo 22, devono possedere i requisiti minimi di cui all’allegata tabella “AA&rdquo

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Art. 7 - (Caratteristiche dei Villaggi Turistici)

1. I villaggi turistici, ai fini dell’attribuzione della classificazione, di cui all’articolo 22, devono possedere i requisiti minimi di cui all’allegata tabella “AA&

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Art. 8 - (Caratteristiche dei Parchi per Vacanze)

1. Le strutture ricettive all’aria aperta classificate parco per vacanze, alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento, mantengono tale classificazione

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Art. 9 - (Dimensioni delle piazzole di tipo campeggio)

1. La superficie minima delle piazzole di tipo campeggio è fissata in metri quadrati 50, 60, 70 e 80 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle

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43150 1087195
Art. 10 - (Dimensioni e superficie occupabile delle piazzole di tipo villaggio turistico)

1. La superficie minima delle piazzole di tipo villaggio turistico è fissata in metri quadrati 50, 60, 70 e 80 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle.

2. La superficie minima delle piazzole in deroga di tipo villaggio turistico è ridotta per i diversi livelli di classificazione in metri quadrati 35, 40, 45 e 60.

3. Le superfici di cui ai commi 1 e 2 sono occupabili con le unità abitative di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), in misura non superiore al 50 per cento delle stesse.

4. Nelle piazzole di tipo villaggio turistico delle strutture ricettive esistenti alla data

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43150 1087196
Art. 11 - (Dimensioni e superficie occupabile delle piazzole di tipo stanziale)

1. La superficie minima delle piazzole di tipo stanziale è fissata in metri quadrati 50, 60, 70 e 80 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle.

2. La superficie minima delle piazzole in deroga di tipo stanziale è ridotta per i diversi livelli di classificazione in metri quadrati 35, 40, 45 e 60.

3. La superficie di cui al comma 1 è occupabile con le unità abitative di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), in misura non superiore al 50 per cento del

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43150 1087197
Art. 12 - (Tipologie delle unità abitative delle strutture ricettive all’aria aperta)

1. Le unità abitative insediabili nelle strutture ricettive all’aria aperta possono essere delle seguenti tipologie:

a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e realizzati o realizzabili in piazzole di tip

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43150 1087198
Art. 13 - (Dotazioni igienico sanitarie)

1. I servizi igienici comuni devono essere collocati ad una distanza massima non superiore a 150 metri dalle piazzole a cui sono destinati. Sono consentite deroghe per le strutture già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive); nonché nei casi in cui esistano documentati impedimenti di natura urbanistico-edilizia o tecnica.

2. I servizi igienici comuni devono essere realizzati distinti per gli uomini e per le donne, in unità indipendenti, da collocare eventualmente anche in una singola struttura.

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Art. 14 - (Disposizioni urbanistiche)

1. La realizzazione di nuove strutture ricettive all’aria aperta è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto le piazzole, i manufatti rilevanti in termini di volume edilizio e l’installaz

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Art. 15 - (Caratteristiche dei caravan e dei preingressi installati nelle piazzole di tipo stanziale e di tipo villaggio turistico)

1. I caravan e gli eventuali preingressi installati nelle piazzole, di tipo stanziale e di tipo villaggio turistico, devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dalla Giunta regionale a norma dell’articolo 29.

2. Le superfici degli allestimenti disciplinati al presente articolo devono essere compatibili con le superfici occupabili delle piazzole definite agli articoli 10 e 11.

3. Nelle nuove piazzole di tipo stanziale delle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della Legge è ammessa l’installazione di preingressi abbinati ai caravan funzionali all'utilizzo dei mezzi stessi e non indipendenti, realizzati in materiale tessile o P.V.C. non rigido, in legno, plastica, laminato metallico ed altri materiali similari, conformi a quanto disposto al comma 6 aventi una superficie non superiore a metri quadrati 15 e altezza media non superiore di oltre 25 centimetri di quella del mezzo di pernottamento. I prein

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Art. 16 - (Caratteristiche dei manufatti in muratura o prefabbricati ancorati stabilmente al suolo)

1. I manufatti di nuova realizzazione di cui all’articolo 12, comma 1 lettera a), soggetti al rilascio del titolo edilizio, devono rispettare i seguenti parametri di natura igienico sanitaria, oltre che i parametri urbanistici edilizi previsti per la specifica tipologia dal vigente Strumento Urbanistico Comunale:

a) superficie non superiore a quella occupabile ai sensi dell’articolo 10;

b) altezza esterna non superiore a metri 4;

c) altezza media inter

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Art. 17 - (Caratteristiche delle case mobili e dei manufatti prefabbricati)

1. Le case mobili da installare nelle strutture ricettive all’aria aperta disciplinate dal presente regolamento devono risultare conformi alla normativa UNI EN 1647:2004 e successivi aggiornamenti.

2. Gli allestimenti di cui al presente articolo devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti.

3. Le case mobili e i manufatti prefabbricati installati o da installare nelle strutture ricettive all’aria aperta devo

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Art. 18 - (Monitoraggio delle strutture ricettive all’aria aperta)

1. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta classificate ai sensi della l.r. legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, presentano alla Provincia e alla Regione una dichiarazione, red

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Art. 19 - (Riqualificazione e adeguamento degli allestimenti)

1. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta classificate e autorizzate che, al fine di riqualificare o adeguare gli allestimenti presenti nelle proprie strutture procedono, direttamente o mediante i clienti stanziali, alla sostituzione o agli adeguamenti degli allestimenti presenti, nonché alla trasformazione della tipologia delle piazzole sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni dall’avvenuta mo

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Art. 20 - (Progetti di trasformazione di strutture ricettiva all’aria aperta)

1. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta, che intendono procedere alla trasformazione della tipologia della propria struttura in una di quelle previste all’articolo 12 comma 3 della Legge, ovvero le strutture che ricadono nella casistica di cui all’articolo 19 comma 2, sono tenuti a chiedere la classificazione provvisoria ai sensi dell’articolo 23.

2. La richiesta di classificazione provvisoria è corre

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Art. 21 - (Ospitalità di tipo area di sosta)

1. Le strutture ricettive all’aria aperta possono offrire su richiesta dei Comuni, ai sensi dell’articolo 27 della Legge, a turisti dotati di caravan e autocaravan, ospi

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TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA


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Art. 22 - (Classificazione)

1. Le strutture ricettive all’aria aperta ai sensi dell’articolo 48 della Legge sono classificate nei seguenti livelli:

a) quattro per i campeggi (da una a quattro stelle);

b) tre per i

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Art. 23 - (Classificazione provvisoria)

1. La classificazione provvisoria di cui all’articolo 50 della Legge, necessaria per l’ottenimento del titolo edilizio, viene attribuita sulla base di una specifica dichiarazione, inviata dal titolare della struttura ricettiva alla Provincia utilizzando gli specifici modelli approvati dalla Regione, inerente la qualità e quantità delle attrezzature

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Art. 24 - (Procedure di classificazione)

1. Per ottenere la classificazione di una nuova struttura ricettiva all’aria aperta il titolare è tenuto a presentare, alla Provincia competente per territorio, una dichiarazione dei requisiti recante l’indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva all’aria aperta utilizzando gli specifici modelli approvati dalla Regione.

2. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta classificate ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) o del presente regolamento, che apportino

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Art. 25 - (Variazione del titolare della struttura)

1. In caso di variazione del titolare dell’attività ricettiva all’aria aperta, il subentrante è tenuto a fornire comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento che vi dà origine.

2. A seguito della comunicazione di

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Art. 26 - (Aggiornamento dati)

1. I titolari delle strutture ricettive classificate ai sensi degli articoli 24, 33 e 34 comunicano, ai sensi dell’articolo 49, comma 4 della Legge, ogni variazione dei dati contenuti nel modello di classificazione non comportanti la modifica del livello di classif

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Art. 27 - (Sopralluoghi)

1. Le Province, a seguito delle classificazioni attribuite ai sensi degli articoli 24, 33 e 34 procedono, entro ventiquattro mesi, tramite sopralluoghi alla verifica degli standard dei servizi, delle dotazion

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Art. 28 - (Monitoraggio della qualità)

1. Al fine di assicurare, attraverso il coinvolgimento dei clienti, il monitoraggio della qualità delle strutture ricettive all’aria aperta, in vista di una progressiva elevazione degli standard dei servizi,

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Art. 29 - (Elenco delle caratteristiche qualitative)

1. La Giunta regionale, approva l’elenco delle caratteristiche qualitative delle strutture rice

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Art. 30 - (Informazioni per il pubblico)

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti devono essere esposti in modo ben visibile:

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Art. 31 - (Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive all’aria aperta)

1. La denominazione della struttura ricettiva all’aria aperta non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia d’offerta della struttura stessa; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive all’aria aperta apparten

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43150 1087218
Art. 32 - (Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 e 84 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 R (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dell’articolo 49 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, R per l’esercizio delle strutture ricettive disciplinate dal presente regolamento si applica la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) di cui all’articolo 19 della

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43150 1087219
Art. 33 - (Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti)

1. “Entro il 31 dicembre 2015” N4, le Province inviano ai titolari delle strutture ricettive all’aria aperta, classificate ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) una dichiarazione dei requisiti recante l’indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature possedute sulla base della classificazione attribuita ai sensi della previgente normativa.

2. I titol

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43150 1087220
Art. 34 - (Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti ai sensi dell’articolo 71 della Legge)

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 33 i titolari delle strutture ricettive all’aria aperta ricadenti nelle fattispecie di cui all'articolo 71 de

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43150 1087221
Art. 35 - (Norma transitoria per la classificazione provvisoria o definitiva)

1. La classificazione provvisoria o quella definitiva di strutture ricettive all’aria aperta per le quali siano stati avviati i procedimenti per l’attribuzione della classificazione o per il rilascio del titolo edilizio all’att

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TITOLO IV - DISCIPLINA DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA


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Art. 36 - (Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive all’aria aperta)

1. Ai sensi dell’articolo 60 della Legge i titolari delle strutture ricettive all’aria aperta comunicano alle Province, utilizzando lo specifico modello, nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i prezzi minimi e massimi che intendono applicare. I prezzi comunicati entro il 1° ottobre di ogni anno hanno validità dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Le Province, nei sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvedono, utilizzando il sistema informativo regionale, alla verifica e all’eventuale aggiornamento della sezione tariffe della banca dati regionale. Le Province

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TITOLO V - NORME TRANSITORIE PER L’ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI


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Art. 37 - (Alloggi nelle strutture ricettive all’aria aperta esistenti al 1 aprile 1982)

1. Le strutture ricettive all’aria aperta autorizzate al 1 aprile 1982, data di entrata in vigo

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Art. 38 - (Strutture di pernottamento esistenti)

1. La Giunta regionale, nel caso di strutture ricettive all’aria aperta esistenti nelle quali s

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43150 1087227
TITOLO VI - MODIFICHE AI REGOLAMENTI REGIONALI 13 MARZO 2009 n. 3 (DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL TIPO AFFITTACAMERE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008, N. 2 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE E BALNEARI) E 23 FEBBRAIO 2010 n. 3 (DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ALTRE STRUTTURE RICETTIVE DI CUI AL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008, N. 2 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE E BALNEARI)


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Art. 39 - (Modifica al regolamento regionale 13 marzo 2009 n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari)

1. Il termine per l’adeguamento del requisito di cui al punto 2.03.1 della tabella dei requisit

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43150 1087229
Art. 40 - (Modifica al regolamento regionale 23 febbraio 2010 n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari)

1. Il requisito di cui al punto 2.09 della tabella dei requisiti minimi per la classificazione dei “Bed & B

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43150 1087230
Allegato “AA” - TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA




Livelli di Classifica (Stelle)


Descrizione dei requisiti

*

(1)

**

(2)

***

(3)

****

(4)

1

SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE





1.01

Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere (5)

1.01.1

con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto




X

1.01.2

con spargimento di pietrisco o ghiaia



X


1.01.3

con fondo naturale

X

X



1.02

Parcheggio auto (5) (6)

1.02.1

numero minimo di posti auto in percentuale delle piazzole

30%

40%

50%

60%

1.02.2

come 1.02.1 con 50% di posti auto ombreggiati (20) (10)




X

1.03

Aree libere per uso comune

1.03.1

di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie della struttura ricettiva




X

1.03.2

di superficie complessiva non inferiore al 5% dell'intera superficie della struttura ricettiva

X

X

X


1.04

Aree ombreggiate

1.04.1

di superficie complessiva non inferiore al 45% delle aree esterne ad uso comune




X

1.04.2

di superficie complessiva non inferiore al 20% delle aree esterne ad uso comune



X


1.04.3

di superficie complessiva non inferiore al 10% delle aree esterne ad uso comune

X

X



1.05

Individuazione delle piazzole (10)

1.05.1

contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola

X

X

X

X

1.05.2

confini della piazzola evidenziati con divisori artificiali o con vegetazione (alberi siepi o aiuole coltivate)



X

X

1.05.3

confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti

X

X



1.06

Sistemazione delle piazzole

1.06.1

a prova di acqua e di polvere

X

X

X

X

1.07

Impianto di illuminazione

1.07.1

da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce disposti ad una distanza tale da garantire l’agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni

X

X

X

X

1.08

Impianto idrico

1.08.1

impianto idrico da realizzarsi con tubazioni di norma interrate ed alimentato per consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inf. a l. 50 potabili

X

X

X

X

1.09

Impianto di rete fognaria

1.09.1

da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque

X

X

X

X

1.10

Impianto telefonico per uso comune (21)

1.10.1

con una linea esterna e apparecchio telefonico

X

X

X

X

1.11

Impianto per la raccolta dei rifiuti solidi (10)

1.11.1

da realizzarsi posizionando nelle aree comuni idonei cestini, cassonetti o recipienti per la raccolta di piccoli rifiuti solidi nonché con installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, nella zona dell’ingresso della struttura o all’esterno nelle immediate vicinanze

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