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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam.R. Puglia 11/03/2011, n. 3
Regolam.R. Puglia 11/03/2011, n. 3
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[Premessa] |
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Art. 1 - Oggetto del regolamento1. Oggetto del presente regolamento è l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno con riferimento ai procedimenti amministrativi in materia di attività commerciali. 2. Le norme del presente regolamento adeguano i procedimenti amministrativi disciplinati dal regolamento regionale 28 aprile 2009, n. 7 “Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita”, previsto alla lettera a) d |
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Art. 2 - Procedimenti subordinati a Scia1. Sono subordinate a Scia le attività il cui avvio dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti previsti dalle specifiche leggi di settore. 2. La segnalazione certificata non si applica quando le leggi di settore subordinano l’inizio dell’attività a limiti, contingenti complessivi o specifici strumenti di programmazione settoriale inclusi i casi in cui gli atti di programmazione adottati dal Comune o dalla Regione non individuano contingenti numerici. 3. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato, come definito dall’articolo 5, comma 3, della l.r. 11/2003, sono soggetti a Scia da presentare al Comune competente per territorio. 4. La vendita di prodotti in spacci interni, come definiti dall’articolo 23 della l.r. 11/2003, è soggetta a Scia da presentare al Comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella segnalazione deve risultare la sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 4 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle n |
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Art. 3 - Segnalazione certificata di inizio attività1. Nella Scia il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso; |
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Art. 4 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali1. L’esercizio di qualsiasi attività commerciale è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 del D.L.vo n.59/2010. R 2. È considerato, altresì, in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attivi |
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Art. 5 - Procedure della conferenza di servizi prevista dalla l.r. 11/20031. Alla conferenza di servizi partecipano con diritto di voto, oltre alla Regione, il Comune e la Provincia competenti per territorio. Alla conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo, senza diritto di voto, i rappresentanti dei comuni contermini, un rappresentante della C.R.C.U. (Consulta Regionale Consumatori e Utenti) e le organizzazioni sindacali e delle associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale ai |
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Art. 6 - Programmazione della rete di vendita1. La programmazione della rete di vendita adottata in applicazione degli articoli 12 e 15 della l.r.11/2003, Rart. 16 della l.r. 18/2001 R e della l. 287/91 avviene nel rispetto dei seguenti principi: a. assicurare agli utenti un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio regionale; b. favorire l’equ |
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Art. 7 - Disposizioni finali1. I Comuni adeguano alle disposizioni del presente regolamento gli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e commerciale. |
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