Estratto da L.G.Conf. Stato-Regioni 01/03/2006

Tabella 2 – Esempio di «computo metrico» per i costi della sicurezza

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Colonna 6

Colonna 7

Voce Tipologia Codice

Descrizione dell’apprestamento, misura o procedura

Unità di misura

Quantità

Costo unitario (a misura)

Costo a corpo

Costo totale


Riferimento alla fase od alle fasi nel quale viene utilizzato/a







Riferimento ad eventuale elaborato grafico







Non è inopportuno ricordare come la tabella proposta sia un esempio a puro titolo indicativo; l’obiettivo è dare una formulazione base da poter essere utilizzata (modificata) in base alla specificità del cantiere ed alle esigenze del caso.

Per quel che riguarda i contenuti della tabella, nelle sezioni successive vengono riportate, assieme al testo originale del Regolamento, le indicazioni minime per meglio chiarire gli ambiti applicativi delle singole voci, e le loro caratteristiche tecniche.

Le sezioni specificano, per ogni singolo comma previsto dall’articolo 7 del D.P.R. 222/03, quali siano i costi della sicurezza da computare nel P.S.C.; alle specifiche tecniche segue un esempio operativo in cui vengono esplicitati fattivamente i concetti prima espressi dal punto di vista normativo.

Gli esempi, ovviamente, non sono esaustivi della notevole casistica presente nella progettazione della sicurezza nei cantieri, ma solo uno strumento di chiarimento delle dinamiche tecniche da riportare in termini economici.

Le sezioni sono concluse con una tabella di sintesi su quelle che sono le indicazioni generali sui singoli elementi componenti un cantiere, specificando quali rientrano e quali non rientrano nella categoria dei costi della sicurezza.

Anche in questo caso è opportuno ribadire come la stima dei costi trattata successivamente faccia riferimento a quei cantieri ove sia prevista la redazione del P.S.C. ai sensi del D. Leg.vo 494/96 e s.m.i.; la stima, inoltre, deve considerare tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, indipendentemente dai suoi frazionamenti.

A) Tutti gli apprestamenti previsti nel P.S.C. (Articolo 7, comma 1, lettera a)).

Nell’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.P.R. 222/03 vengono definiti come apprestamenti tutte quelle opere necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; nello specifico, poi, nell’Allegato 1, comma 1 del D.P.R. 222/03 sono descritti i principali apprestamenti, di seguito elencati per chiarezza espositiva:

– Ponteggi;

– Trabattelli;

– Ponti su cavalletti;

– Impalcati;

– Parapetti;

– Andatoie;

– Passerelle;

– Armature delle pareti degli scavi;

– Gabinetti;

– Locali per lavarsi;

– Spogliatoi;

– Refettori;

– Locali di ricovero e riposo;

– Dormitori;

– Camere di medicazione;

– Infermerie;

– Recinzioni di cantiere.

Tutti gli apprestamenti prima elencati rientrano nella stima dei costi della sicurezza se e solo se sono stati previsti dal Coordinatore per la progettazione e chiaramente inseriti all’interno del P.S.C.. Nel caso nel P.S.C. venga previsto un ponteggio, ad esempio, questo deve essere stimato nella sua interezza come costo della sicurezza; non è possibile cioè, scorporare la parte del costo da attribuire alla produzione da quella da attribuire alla sicurezza.

Per quel che riguarda, invece, gli elementi di cantiere come, ad esempio, refettori, locali di ricovero e dormitori, questi debbono essere previsti in relazione alle caratteristiche del cantiere, e non in forma automatica. In un cantiere urbano, tendenzialmente, non vi è bisogno di refettori o di dormitori; al contrario, in un cantiere per infrastrutture, posizionato lontano dai centri urbani, e con cicli di lavorazione di 24 ore, necessità di questi apprestamenti.

La quantificazione degli apprestamenti dovrà seguire le procedure ordinarie del computo metrico; ad esempio, un ponteggio o l’armatura delle pareti degli scavi è quantificata in metri quadri, mentre elementi come gabinetti o camere di medicazione per singole unità impiegate.

Come già specificato prima, il metodo preferenziale per la stima dei costi di apprestamenti può essere quello del nolo mensile, rapportato alla durata della presenza degli stessi all’interno del cantiere, così come stimato dal cronoprogramma dei lavori.

Su questo specifico punto si veda l’esempio esplicativo n. 1 dell’Appendice I alle presenti linee guida.

Oltre a quanto riportato nell’Allegato 1 del Regolamento, in quanto elenco non esaustivo, si segnala di valutare quali possibili ulteriori voci:

– Ponte a sbalzo;

– Puntellamenti;

– Delimitazione aree;

– Castello di tiro;

– Castello di carico;

– Lavabi specifici in presenza di rischi particolari.

B) Le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti (Articolo 7, comma 1, lettera b)).

Nell’articolo 1, comma e) del D.P.R. 222/03 sono definite le misure preventive e protettive come gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute.

Nell’articolo 40, comma 1 del D. Leg.vo 626/94, sono definiti come dispositivi di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I dispositivi di protezione individuale vanno computati come costi della sicurezza se e solo se il Coordinatore in fase di progettazione li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra di loro interferenti.

Se non vi è l’interferenza tra le lavorazioni, i dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza della Committenza, in quanto afferenti alla sola impresa sulla base di quanto disposto dal D. Leg.vo 626/94 e successive modifiche.

Al pari dei dispositivi di protezione individuale, le attrezzature di cantiere espressamente dedicate alla produzione (centrali ed impianti di betonaggio, betoniere, macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari), non rientrano tra i costi della sicurezza da addebitare alla Committenza.

Se per la protezione da lavorazioni interferenti vengono progettati nel P.S.C. specifici apprestamenti (ponteggi, impalcati, parapetti, ecc.), la stima di questi avverrà al pari di quanto specificato nel punto precedente, ovverosia con la metodologia del computo metrico, preferibilmente con il valore di nolo per il relativo uso mensile.

Su questo specifico punto si veda l’esempio esplicativo n. 2 dell’Appendice I alle presenti linee guida.

Questa fase è in diretta correlazione alla programmazione prevista dal P.S.C.; pertanto sia le misure che i DPI eventualmente necessari saranno individuati nello stesso P.S.C..

Nella colonna 2 della tabella 2 precedentemente presentata come esempio, andrà pertanto inserita:

— Indicazione della misura protettiva e preventiva;

— Indicazione del tipo DPI.

C) Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (Articolo 7, comma 1, lettera c)).

Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori.

Gli impianti antincendio devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori.

Gli impianti di evacuazione fumi devono intendersi quelli temporanei necessari a proteggere le lavorazioni che si svolgono in cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dell’intervento.

Su questo specifico punto si veda l’esempio esplicativo n. 3 dell’Appendice I alle presenti linee guida.

Dovrà essere riportata la stima degli impianti (a corpo) necessari alla protezione del cantiere e non dell’opera.

Nella colonna 2 della tabella 2 come esempio, pertanto, andrà inserito:

— Impianto di terra;

— Impianto di protezione scariche atmosferiche;

— Impianto antincendio;

— Impianto evacuazione fumi.

D) I mezzi e servizi di protezione collettiva (Articolo 7, comma 1, lettera d)).

I mezzi ed i servizi di protezione collettiva sono quelli previsti nell’Allegato I, comma 4 del Regolamento:

— Segnaletica di sicurezza;

— Avvisatori acustici;

— Attrezzature per il primo soccorso;

— Illuminazione di emergenza;

— Mezzi estinguenti;

— Servizi di gestione delle emergenze.

È opportuno specificare come le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto soccorso, che è di stretta competenza delle singole imprese. I mezzi estinguenti, invece, intesi come servizio di protezione collettiva, se computati all’interno di questa voce, non debbono poi ritrovarsi anche all’interno della voce di costo degli impianti antincendio. Sono voce separata se però previsti a supporto dell’impianto antincendio, per aree specifiche di cantiere in cui questo non può operare.

Su questo specifico punto si veda l’esempio esplicativo n. 4 dell’Appendice I alle presenti linee guida.

E) Le procedure contenute nel P.S.C. e previste per specifici motivi di sicurezza (Articolo 7, comma 1, lettera e)).

Nell’articolo 1, comma 1, lettera b), sono definite come procedure le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; le procedure standard, cioè generali, per l’esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, non sono da considerarsi come costo della sicurezza.

Le procedure, per essere considerate costo della sicurezza, debbono essere contestuali al cantiere, non riconducibili a modalità standard di esecuzione, ed essere previste dal P.S.C. per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze, e non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa. Se la procedura comporta la costruzione di elementi come, ad esempio, passerelle, andatoie, coperture, parapetti, impalcati, ecc., questi ultimi devono essere inseriti nel capitolo specifico degli apprestamenti (articolo 7, comma 1, lettera a).

Su questo specifico punto si veda l’esempio esplicativo n. 5 dell’Appendice I alle presenti linee guida.

Anche questa fase è in diretta correlazione con i contenuti del P.S.C., e pertanto le procedure saranno individuate all’interno di questo documento.

Nella tabella precedentemente presentata come esempio, pertanto, andrà inserita l’indicazione della procedura precedentemente individuata.

F) Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti (Articolo 7, comma 1, lettera f)).

Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del P.S.C., non può essere considerato come costo della sicurezza; questo perché le imprese sono preventivamente a conoscenza dell’organizzazione temporale delle lavorazioni, ricevendo il P.S.C. prima della formulazione delle offerte.

Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere realizzato richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento; sono questi ultimi tre elementi (apprestamenti, procedure, coordinamento) a divenire costo, e non lo sfasamento spaziale di per sé. Nella redazione della stima dei costi, in caso di sfasamento spaziale tramite apprestamenti, questi ultimi dovranno essere inseriti nello specifico capitolo proprio degli apprestamenti (articolo 7, comma 1, lettera a)).

Su questo specifico punto si veda l’esempio esplicativo n. 6 dell’Appendice I alle presenti linee guida.

Durante la programmazione dei lavori, prevista nel P.S.C., saranno individuate quelle fasi che richiederanno uno sfasamento spaziale o temporale per evitare rischi reciproci.

Nella tabella andrà pertanto inserita l’indicazione dell’intervento finalizzato alla sicurezza.

G) Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (Articolo 7, comma 1, lettera g)).

Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il P.S.C. prevede d’uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva.

In questa voce non vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l’uso comune.

Su questo specifico punto si veda l’esempio esplicativo n. 7 dell’Appendice I alle presenti linee guida.

L’allegato 1 elenca quali sono gli «apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva».

Molte di queste sono spesso utilizzate da più soggetti all’interno del cantiere e tale fatto contribuisce ad aumentare il rischio già presente.

In tabella dovranno essere indicate sia le misure necessarie a garantirne l’utilizzo comune (in sicurezza) sia le modalità di diffusione, condivisione e verifica delle stesse.

Si segnala un esempio di misura di coordinamento che potrebbe avere un’incidenza sui costi:

— Tempo impiegato per effettuare riunioni di coordinamento.

Per ognuna delle voci prima riportate, è opportuno ricordare che la stima dei costi deve considerare e comprendere la posa in opera, la permanenza (manutenzione ed ammortamento) ed il successivo smontaggio.

L’analisi della stima dei costi, inoltre, dovrà essere orientata alle seguenti verifiche:

— assenza di voci che non abbiano attinenza con il cantiere o con il P.S.C.;

— congruità economica delle singole voci riportate.

4.4.5 Gli aspetti amministrativi e procedurali dei costi della sicurezza

Una volta definiti quelli che sono gli aspetti tecnici e legali relativi ai costi della sicurezza, è opportuno affrontare alcune problematiche di tipo amministrativo e procedurale inerenti le gare di appalto ed i relativi obblighi per le amministrazioni pubbliche e le imprese offerenti.

4.4.5.1 Evidenziazione degli oneri

L’articolo 31, comma 2 della Legge 109/94 e s.m.i., pone l’obbligo alle stazioni appaltanti di «evidenziare» tutti gli oneri della sicurezza nei bandi di gara, e di far sì che tutti questi, nessuno escluso, non vengano ribassati. Il testo completo così recita:

«Il piano di sicurezza e di coordinamento […] ovvero il piano di sicurezza sostitutivo […], nonché il piano operativo di sicurezza […] formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta».

Il testo di legge prima riportato pone il problema di una corretta interpretazione di cosa debba effettivamente intendersi con il termine «evidenziare» gli oneri relativi ai piani di sicurezza (coordinamento; operativo; sostitutivo).

Non è inopportuno sottolineare come questa interpretazione della «ratio» legislativa debba essere coerente con gli specifici dettami in materia del Regolamento, successivo alla legge sugli appalti pubblici.

Come già chiarito nei precedenti capitoli, per quel che riguarda gli oneri (costi) derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento, vi è piena coerenza tra la legge sugli appalti pubblici ed il Regolamento. Di conseguenza, nel caso del P.S.C., il termine «evidenziare» è presto chiarito: esso coincide con le seguenti fasi procedurali:

— Stimare i costi delle voci previste dal Regolamento all’articolo 7, comma 1.

— Evidenziare il valore complessivo dei costi nel bando di gara;

— Esclude i costi dal ribasso delle offerte.

Meno chiaro, invece, è il senso del termine «evidenziare» quando si passa agli oneri relativi ai piani di operativi di sicurezza; non si riscontra, cioè, piena coerenza tra la legge sugli appalti pubblici ed il Regolamento.

È però possibile chiarificarne il senso semplicemente seguendo la logica sequenziale delle procedure sino ad ora descritte; infatti:

— i costi relativi allo specifico cantiere (comprese sovrapposizioni ed interferenze) sono stati già stimati dalla pubblica amministrazione (P.S.C.) e messi in evidenza nel bando di gara per sottrarli al ribasso;

— rimangono da evidenziare, quindi, solo gli oneri (costi) relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori per quel che riguarda le singole lavorazioni, ma anche quelli relativi all’organizzazione stessa dell’impresa;

— l’amministrazione pubblica ha solo l’obbligo di «evidenziarli», ma non di stimarli analiticamente, essendo questi oneri di competenza delle singole imprese;

— mettere in evidenza questi oneri (costi) ha sempre lo scopo di non porli al ribasso, al fine di evitare comportamenti scorretti delle imprese nella formulazione delle offerte.

Questa sequenza fa luce sul fatto che le amministrazioni pubbliche, per porre in «evidenza» gli oneri della sicurezza diversi da quelli stimati analiticamente dal P.S.C., dovranno obbligare le imprese in gara ad «evidenziare» suddetti oneri all’interno della formulazione propria offerta.

In questo modo la stazione appaltante potrà controllare che non vi sia stato alcun ribasso da parte delle imprese offerenti su quelli che sono gli oneri che la legge obbligatoriamente attribuisce alle stesse.

Nello specifico l’impresa, in sede di presentazione dell’offerta, avendo un obbligo ex lege di tutelare la sicurezza dei propri lavoratori - oltre che l’obbligazione contrattuale di rispettare le scelte progettuali del P.S.C. - non ha la possibilità di porre a ribasso la parte delle proprie spese che assolvono a quella funzione.

In sede di valutazione dell’offerta l’amministrazione aggiudicante potrà così esprimere parere sulla congruità e sulla correttezza delle summenzionate spese in relazione al prezzo complessivo offerto dall’appaltatore.

L’esempio più significativo di questa diversità di stima degli oneri (costi; spese) della sicurezza in una gara d’appalto, e la loro conseguente evidenziazione, può essere preso da uno degli elementi più rappresentativi della cultura tecnica della prevenzione: i dispositivi di protezione individuali (DPI).

Questi sono regolamentati dal titolo IV del D. Leg.vo 626/94 e s.m.i.; pertanto, i datori di lavoro sono obbligati ex lege a dotare di idonei DPI i propri lavoratori. In questo caso, dovrà essere l’impresa a parametrizzare la spesa dei DPI all’interno della propria offerta, ed a evidenziare come questa spesa non abbia subito ribassi nella formulazione del prezzo finale della proposta presentata nella gara.

Il criterio di idoneità, però, dipende dalla specifica lavorazione che il soggetto deve svolgere; questo significa che quando quella lavorazione è interferente con altre lavorazioni, il DPI potrebbe risultare non più sufficiente per tutelare la sicurezza del lavoratore.

Per questo motivo, l’articolo 7, comma 1, lettera b) del Regolamento prevede che, se nell’esercizio della discrezionalità tecnica fornita al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (la norma, infatti, usa il termine «eventualmente»), lo stesso noti come una sovrapposizione od interferenza richieda l’uso di DPI diversi da quelli normalmente utilizzati nelle singole lavorazioni, questi ultimi debbano essere rimborsati all’impresa, in quanto aggravio richiesto contrattualmente dal P.S.C..

Le spese generali dell’impresa

Quanto trattato nella precedente sezione chiarisce la necessità per le amministrazioni pubbliche di:

1) chiedere esplicitamente nel bando di gara che le imprese offerenti evidenzino:

— i propri oneri (spese) per la sicurezza, cioè tutto quello che non è stato stimato dal P.S.C.;

— l’assenza di ribassi sugli oneri (spese) per la sicurezza;

2) controllare le singole offerte delle imprese per verificare:

— la congruità e la correttezza degli oneri messi in evidenza;

— l’assenza di ribassi sui costi della sicurezza.

In questo quadro spesso è stato posto il dubbio se alcuni degli oneri (spese) che le imprese devono affrontare all’interno del piano operativo di sicurezza, in specifico quelle assimilabili alle spese generali, possano essere incluse, differentemente dalle altre, nei costi ribassabili in sede di offerta.

La risposta è tassativamente negativa: nessun onere (costo, spesa) per la sicurezza può essere oggetto di ribasso.

Questo perché:

— la non ribassabilità di qualsivoglia onere per la sicurezza è quanto disposto dal già citato articolo 31 comma della Legge 109/94 e s.m.i. ([…] i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta».);

— gli oneri della sicurezza assimilabili a spese generali N2, pur essendo tali (con ogni conseguenza in materia di quantificazione e rischio), restano e sono sempre obbligatori per le imprese ex lege, in quanto cioè imposti da norme giuridiche (vedi, ad esempio, D. Leg.vo 626/94 e s.m.i.); di conseguenza, non sono assoggettabili al principio del ribasso.

Questa condizione di non ribassabilità è coerente, inoltre, con quanto specificato prima in merito alla necessità per le pubbliche amministrazioni di obbligare le imprese ad «evidenziare» gli oneri della sicurezza nell’offerta finale; l’obiettivo primario, infatti, è quello di controllare la congruità e la correttezza dell’offerta, ed evitare comportamenti anomali o speculativi delle imprese utilizzando proprio i costi della sicurezza, anche quando questi ultimi siano assimilati alla categoria delle «spese generali».

I prezziari regionali per la sicurezza

Uno strumento molto importante che le imprese possono utilizzare per una propria corretta stima delle spese (oneri) della sicurezza in una gara d’appalto sono gli specifici prezziari della sicurezza realizzati da alcune regioni italiane.

Grazie a questi prezziari, in cui spesso sono esplicitati anche i valori percentuali di incidenza delle spese generali per la sicurezza all’interno delle singole voci d’opera, le imprese potranno formulare con chiarezza il valore delle spese a cui sono obbligate per la protezione dei lavoratori, mettendo poi in evidenza l’assenza di ribassi.

Al contempo le amministrazioni pubbliche, in fase di valutazione delle offerte, sulla base dei predetti prezziari regionali sui costi della sicurezza, potranno giudicare in modo organico e coerente la congruità delle offerte delle imprese, così come anche l’assenza di ribassi su quelle specifiche voci.

Costi della sicurezza e Piano di sicurezza sostitutivo

Ultimo elemento da chiarire è quello relativo agli oneri dei piani di sicurezza sostitutivi (P.S.S.).

Questa situazione presenta molte analogie con quella precedente; la legislazione, infatti, richiede alle imprese la redazione del P.S.S., fatto salvo però lasciare alla stazione appaltante la questione degli oneri (costi) della sicurezza. In tutto questo rimane inalterato l’obbligo per la pubblica amministrazione di «evidenziare» gli oneri (costi) della sicurezza e di non porli al ribasso d’asta.

Anche questo quadro procedurale, apparentemente contraddittorio, diviene però operativamente più semplice se posto all’interno della «ratio» della legislazione.

Gli appalti pubblici che non sottostanno agli obblighi di nomina dei coordinatori (e conseguente redazione del piano di sicurezza e coordinamento) sono, di fatto, interventi di piccola entità in cui, normalmente, o vi è la presenza di un’unica impresa o comunque sono al di sotto della soglia dei 200 uomini/giorno senza la presenza dei rischi particolari dell’Allegato II al D. Leg.vo 494/96 e s.m.i.

La conseguenza tecnica è che in questa tipologia di interventi sono prevalenti i rischi derivanti dalle singole lavorazioni piuttosto che dalle interferenze o dalle sovrapposizioni; queste ultime, qualora dovessero verificarsi, sono comunque facilmente individuabili, vista la limitatezza dimensionale ed esecutiva dei cantieri in oggetto.

Le pubbliche amministrazioni, dunque, anche in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, possono agevolmente «evidenziare» gli oneri della sicurezza.

In questo caso un grosso aiuto tecnico può venire proprio dai prezziari regionali sulla sicurezza menzionati nella sezione precedente; questi ultimi, infatti, consentono alla stazione appaltante di definire per ogni singola lavorazione la componente economica legata alla protezione ed alla prevenzione della salute dei lavoratori.

L’uso dei predetti prezziari, inoltre, consente all’impresa, ancora una volta, di formulare la propria proposta esclusivamente sui mezzi d’opera per realizzare l’intervento, avendo già la stazione appaltante escluso dal ribasso i costi della sicurezza, che successivamente saranno riconosciuti all’esecutore delle opere.

4.4.5.2 Modifiche al P.S.C. di cui all’art. 31 c. 2-bis della L. 109/94 e s.m.i.

Le imprese appaltatrici, sia prima dell’inizio dei lavori, sia durante lo svolgimento degli stessi, possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni N3 o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa e migliorare la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Nel caso di accertate carenze del piano di sicurezza e coordinamento, il committente, valutata l’esattezza e la congruità delle proposte di modifica, ha l’obbligo di adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e di riconoscere eventuali maggiori costi.


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