È opportuno evidenziare quanto riportato all’art.12 comma 5 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., dove si tratta solo di integrazioni e non di modifiche vere e proprie; in questo caso le integrazioni possono comunque essere intese come un cambiamento del P.S.C. a patto che comportino una soluzione migliorativa ai fini della sicurezza nel cantiere.

Dalla redazione