Comma abrogato dall’art. 8, comma 7, della L.R. 18/03/2011, n. 7, così recitava:

“3. La Giunta regionale, in attuazione degli atti di programmazione socio-sanitaria regionale, determina, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande nonché per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti indirizzi: a) ripartizione dei contributi per ambiti territoriali omogenei coincidenti con quelli delle Aziende ULSS, in applicazione dei criteri di programmazione; b) concessione dei contributi nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche.”

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