Articolo abrogato dalla L.R. 30/01/2004, n. 1.

Il comma 1 dell’articolo 1 così recitava:

“1. Al fine di promuovere le unioni di comuni di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, e nelle more della predisposizione ed approvazione del programma di cui al Capo II, Sezione III, della stessa legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, ai comuni che abbiano specificamente deliberato l'unione, un contributo pari al sessanta per cento della spesa dagli stessi sostenuta per la riorganizzazione ed il primo impianto delle strutture e servizi necessari per l'esercizio comune delle funzioni o servizi. Il suddetto contributo non potrà, comunque, superare, per ogni unione, la somma di complessive lire 2.000.000.000 (capitolo n. 3474).”

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