N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 13/02/2013, n. 3, così recitava:

“Art. 25 (Modificazioni alla legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28. Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale) — 1. Alle lettere a), b), c), e) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), la parola: “risorse” è sostituita dalle seguenti: “eventuali risorse”.

2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della L.R. 28/2007 è sostituita dalla seguente:

“d) risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della L.R. 48/1995;”.

3. Per le finalità della L.R. 28/2007, è autorizzata la spesa di 3.350.000 per l’anno 2012. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della L.R. 48/1995 (UPB 1.4.2.27 Interventi d’investimento di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dello sviluppo delle abitazioni).

Dalla redazione