L.R. Valle D'Aosta 26/10/2007, n. 28 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Valle D'Aosta 26/10/2007, n. 28

Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.
Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 02/03/2010 n.6, del 13/12/2011 n.30
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[Premessa]



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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione, considerando il diritto alla casa bene primario per tutta la comunità, promuove una serie coordinata di interventi di interesse generale e di carattere sociale, tesi a:

a) incrementare e riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

b) favorire il recupero o la costruzione di immobili da locare a canone convenzionato;

c) agevolare l’acquisizione della prima abitazione, con priorità per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, eventualmente da recuperare;

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Art. 2 - (Pianificazione regionale)

1. Gli indirizzi e i criteri programmatici finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative regionali sono definiti nel piano triennale per l’edilizia residenziale, di seguito denominato piano triennale.

2. Il piano triennale, in armonia con gli altri strumenti della programmazione regionale, tiene conto delle finalità di cui all’articolo 1 e dei fabbisogni primari, espressi anche da particolari categorie sociali. Esso, in particolare:

a) stabilisce gli obiettivi generali del triennio e indica le azioni in cui si articola la politica abitativa regionale;

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Art. 3 - (Programmi operativi triennali)

N1 “1. Gli obiettivi generali del piano triennale sono attuati mediante programmi operativi annuali (POA) approvati dalla Giu

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Art. 4 - (Interventi straordinari)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, la Regione provvede, in relazione alle disponibi

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Art. 5 - (Finanziamento del piano triennale. Istituzione del Fondo regionale per le politiche abitative)

1. Per finanziare gli interventi previsti dai POT, è istituito il Fondo regionale per le politiche abitative.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) “eventuali risorse” N4 dell’Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;

b) “eventuali risorse&rdquo

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CAPO II - CATEGORIE DI INTERVENTO


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Art. 6 - (Categorie di intervento)

1. Il piano triennale e i relativi POT individuano le risorse finanziarie da destinare alle seguenti categorie di intervento in materia di politica abitativa:

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Art. 7 - (Edilizia sovvenzionata)

1. Al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo dei meno abbienti, la Regione promuove ed incentiva l’attuazione di interven

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Art. 8 - (Edilizia convenzionata)

1. Al fine di favorire il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario, la Regione promuove ed i

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Art. 9 - (Incremento della proprietà della prima abitazione)

1. La Regione, per favorire l’accesso alla proprietà della prima abitazione, prevede:

a) la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche;

b) la conce

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Art. 10 - (Recupero del patrimonio edilizio esistente)

1. La Regione favorisce il recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato all’eliminazi

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Art. 11 - (Iniziative di sperimentazione e disposizioni per il rendimento energetico in edilizia)

1. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), sono destinati a promuovere l’impiego di materiali tipici della realtà valdostana e la realizzazione di opere innovative, a carattere sperimentale, perseguendo gli obiettivi della sicurezza, della qualità edilizia, tipologica e ambientale, della ecocompatibilità, del risparmio energetico e della bioedilizia.

2. Gli interventi possono riguardare anche progetti finalizzati a sperimentare

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Art. 12 - (Concorso nella copertura della morosità)

1. La programmazione regionale individua l’entità del concorso a favore degli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica a coper

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Art. 13 - (Sostegno alle locazioni)

1. Al fine di sostenere l’accesso alle abitazioni in locazione, possono essere concessi:

a) contributi, a favore dei meno abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione o le spese per i servizi accessori;

b) contributi, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, volti a ridurre la spesa sostenuta per i servizi accessori;

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Art. 14 - (Interventi per categorie speciali)

1. Il piano triennale stabilisce la tipologia degli interventi strutturali e finanziari che possono e

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Art. 15 - (Emergenze abitative)

1. La Regione, al fine di fronteggiare gravi, eccezionali ed imprevedibili emergenze abitative segnalate dai Comuni o da altri enti pubblici, promuove ed incentiva azioni aventi carattere straordinario, circoscritte a situazioni particolari alle quali non sia possibile dare risposta attraverso gli strumenti ordinari.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate a dare risposta temporanea a situazioni di emergenza abitativa derivate da:

a) disagio sociale o sanitario;

b) procedimenti di rilascio forzoso dell’abitazione che coinvolgono nuclei familiari economicamente e socialmente deboli.

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Art. 16 - (Mobilità straordinaria)

1. Gli enti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica individuano una quota di alloggi da rise

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Art. 17 - (Qualità del processo edilizio)

1. La Regione promuove la qualità degli interventi edilizi assistiti da provvidenze pubbliche, con parti

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Art. 18 - (Costi massimi di costruzione)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri di determinazione e i costi ma

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CAPO III - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33


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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI


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Art. 24 - (Abrogazioni)

1. La legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l’abitazione), è abrogata.

2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:

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Art. 25 - (Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 24 e delle relative disposizioni applicative.

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Art. 26 - (Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dalla presente legge a carico del bilancio regionale è valutato complessivamente in euro 5.176.000, per l’anno 2008, e in euro 7.176.000 a decorrere dall’anno 2009.

2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2007/2009 nell’obiettivo programmatico 2.2.1.02. (Interventi per l’edilizia abitativa).

3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1, si provvede nello stesso bilancio, mediante l’utilizzo delle risorse iscritte:

a) nell’obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per

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