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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 08/10/2019, n. 16
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- L.R. 07/10/2024, n. 19
- L.R. 19/12/2023, n. 25
- L.R. 13/07/2020, n. 8
- L.R. 11/02/2020, n. 3
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Principi e finalità)1. La Regione, nel quadro della politica europea, nazionale e regionale in tema di trasporti, promuove il diritto sociale e pubblico alla mobilità dei cittadini su tutto il territorio regionale, garantendone la sostenibilità, l'efficacia e l'efficienza. 2. La Regione prevede che la struttura portante della mobilità sia costituita dal trasporto pubblico locale, avente come asse centrale la ferrovia e una capillare rete complementare di servizi di autolinee, e che per gli spostamenti individuali si privilegino le modalità a minor impatto ambientale, sostenendo in particolare la mobilità elettrica, la mobilità ciclistica e quella condivisa. 3. In coerenza con l'obiettivo approvato dal Consiglio regionale di una Regione fossil fuel free entro il 2040, nell'ambito della strategia per il raggiung |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) mobilità sostenibile: il sistema integrato e multimodale di mobilità regionale che permette di ridurre la dipendenza da combustibili fossili e da materie prime non rinnovabili, senza sacrificare l'efficienza, l'efficacia e il diritto alla mobilità. Rientrano in tale definizione la mobilità con mezzi pubblici, la mobilità condivisa, la mobilità con veicoli a ba |
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CAPO II - MISURE PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE |
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Art. 3 - (Trasporto pubblico e intermodalità)1. La Regione promuove l'elettrificazione delle tratte ferroviarie Ivrea-Aosta e Aosta-Pré-Saint-Didier e la graduale conversione del trasporto pubblico su gomma verso modalità a min |
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Art. 4 - (Mobilità ciclistica)1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, promuove e favorisce la mobilità ciclistica, sia a pedalata assistita sia a propulsione esclusivamente muscolare, negli spostamenti urbani ed extraurbani e lungo i percorsi quotidiani e casa-lavoro, al fine di sviluppare st |
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Art. 4-bis - (Consulta regionale per la mobilità ciclistica)1. Con decreto dell'assessore regionale competente in materia di mobilità sostenibile è istituita, presso il medesimo assessorato, la Co |
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Art. 5 - (Car sharing, car pooling e altre forme di sharing mobility)1. La Regione promuove il car sharing, il car pooling e altre forme di sharing mobility come alternative o a integrazione degli altri mezzi del sistema di mobilità sostenibile. 2. Con deliberazione |
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Art. 6 - (Interventi informativi)1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, le associazioni del territorio, i portatori di interesse impegnati sul tema della mobilità soste |
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CAPO III - MISURE INCENTIVANTI LA MOBILITÀ SOSTENIBILE |
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Art. 7 - (Beneficiari)1. La Regione promuove la mobilità sostenibile attraverso la concessione di contributi volti a favorire la diffusione di veicoli a bassa emissione e la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici. |
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Art. 8 - (Contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione)1. La Regione incentiva, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto destinati ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a): a) l'acquisto di veicoli a bassa emissione nuovi di fabbrica e immatricolati in Valle d'Aosta; b) l'acquisto di veicoli a bassa emissione usati, purché acquistati presso concessionarie; |
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Art. 9 - (Contributi per l'acquisto di veicoli a pedalata assistita e per la micromobilità elettrica)1. La Regione incentiva, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto l'acquisto di veicoli a pedalata assistita e di veicoli per la micromo |
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Art. 10 - (Contributi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche)1. La Regione concede contributi a fondo perduto nella misura massima di 3.000 euro per l'acquisto e l'installazione di stazioni di ricarica domestiche |
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Art. 10-bis - (Contributi per la progettazione e la realizzazione di zone di sosta per le biciclette e di stazioni di ricarica per la micro-mobilità elettrica) |
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Art. 11 - (Rinnovo del parco veicoli di proprietà pubblica)1. La Regione promuove il rinnovo del parco veicoli di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), attraverso la concessione di contributi a fondo perduto pari, al massimo, al 50 per cento della spesa ammissibile, nella misura massima di 15.000 euro a veicolo per: |
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Art. 12 - (Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli elettrici)1. I veicoli elettrici nuovi, immatricolati dal 1° gennaio 2019, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per ulteriori tre anni rispet |
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Art. 13 - (Iniziative ammesse a contributo)1. Sono ammesse a contributo le iniziative di acquisto, di leasing e di noleggio a lungo termine di cui agli articoli 8, 10 e 11 avviate a decorrere dal 1� |
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Art. 14 - (Presentazione delle domande)1. Le domande dirette all'ottenimento dei contributi di cui al presente capo sono presentate alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico, di seguito denominata struttura competente, che ne verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità. 2. I contributi sono con |
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Art. 15 - (Revoca)1. La revoca dei contributi è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente qualora il beneficiario fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni, non rispetti i vincoli di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, e nel caso in cui impedisca volontariamente l'effettuazione dei controlli previsti. Il contributo è, inoltre, revocato qualora, nei casi di cui all'articolo 7, comma 4, il soggetto esercente attività economica cessi di operare in Valle d'Aosta, con proprie unità locali, nei tre anni succ |
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Art. 16 - (Ulteriori iniziative progettuali)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti, può prevedere ulteriori iniziative volte a f |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE |
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Art. 17 - (Rinvio)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti, può definire ogni ulteriore aspetto o modali |
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Art. 18 - (Cumulabilità)1. I contributi sono cumulabili tra loro e con qualsiasi altro contributo previsto dalla normativa europea e statale vigente in materia di incentivi al |
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Art. 19 - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale relaziona annualmente alle commissioni consiliari competenti in merito all'applicazione delle misure di cui agli articoli 8 e 11 |
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Art. 21 - (Disposizioni finanziarie)1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 6.300.054,99 per l'anno 2019, in euro 4.443.475,00 per l'anno 2020, in euro 3.878.013,58 per l'anno 2021 e in euro 2.735.000,00 a decorrere dal 2022. 2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019/2021 nella: a) Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento): 1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 180.000,00 nel 2019, euro 145.000,00 nel 2020 ed euro 165.000,00 a decorrere dal 2021; |
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Art. 22 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua p |
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