N33 | Bollettino di Legislazione Tecnica
0 Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 19 così recitava:

“Art. 19 - (Scelta del contraente per i servizi attinenti alla ingegneria ed architettura)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori, di cui all'art. 3, devono fissare le modalità di redazione delle progettazioni nel rispetto delle prescrizioni contenute negli art. 11, 12, 13 e 14. Tali modalità sono altresì specificate nel capitolato d'oneri, di cui all'art. 29, che dev'essere sottoscritto, per accettazione, dal prestatore del servizio preliminarmente all'avvio delle prestazioni stesse.

1 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi di cui all'allegato 1A della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, denominati servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, comprendenti altresì le prestazioni attinenti alla relazione geologica, alla direzione dei lavori di cui all'articolo 16, al coordinamento in materia di sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e agli studi di impatto ambientale relativi ai lavori pubblici.

2. Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile all'affidamento degli appalti di servizi di cui al presente articolo, è computato il valore complessivo stimato delle prestazioni di progettazione e di quelle indicate nel comma 1bis, con esclusione di quelle affidate da altro soggetto appaltante ovvero svolte dai soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b). Quando il valore cumulato delle predette prestazioni è di importo equivalente o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 per l'aggiudicazione di ciascuna prestazione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono tuttavia derogare a tale applicazione per singole prestazioni attinenti ad un unico servizio il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore a 80.000 euro, purché il valore cumulato di tali prestazioni non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutte le prestazioni.

3. In tutti gli appalti di servizi di cui al presente articolo, l'aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini in situ o in laboratorio, quali perforazioni e sondaggi, prelievo di campioni, prove in situ, prove in laboratorio, prospezioni geofisiche e altre similari, ai rilievi, alle misurazioni, alle picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche e geotecniche, e per la mera redazione grafica degli elaborati progettuali, anche a mezzo di supporti informatici. Resta comunque impregiudicata la responsabilità diretta del prestatore principale dei servizi.

4. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, nonché i relativi piani di sicurezza e di coordinamento, di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. 494/1996, sono redatti:

a) dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori;

b) dagli organismi tecnici di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatici per legge possono avvalersi;

c) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), e successive modificazioni ed integrazioni;

d) dalle società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del Codice civile, ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali;

e) dalle società di ingegneria costituite nelle forme di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del Codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali;

f) dai raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei fra loro, di cui alle lettere c), d), ed e), i quali, prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

f bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui alla lettera d), e di società di ingegneria di cui alla lettera e), anche in forma mista, come disciplinati dalla normativa statale vigente.

4 bis. Abrogato

4 ter. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso può essere affidata ai soggetti di cui al comma 4, lettere c), d), e), f) e f bis), in caso di indisponibilità o carenza delle necessarie risorse tecniche e specialistiche da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero di difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto oppure in caso di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze. La sussistenza delle predette cause di impedimento è attestata, per la Regione, dal dirigente del dipartimento al quale appartiene la struttura dirigenziale preposta all'affidamento dell'incarico e, per gli altri soggetti appaltanti, dal legale rappresentante.

5. Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, l'attività di ingegneria o di architettura deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre in sede di offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Resta ferma l'equiparazione sancita dall'art. 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/50/CEE, per i professionisti iscritti nei registri professionali degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Gli affidatari degli appalti di servizi di cui al presente articolo non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori da loro progettati, nonché agli eventuali subappalti o cottimi. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, come integrato dal comma 7.

7. Ai fini di cui al comma 6, costituisce controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall'art. 2359 del codice civile, anche se tali rapporti intercorrano, congiuntamente con altri soggetti, tramite società, direttamente o indirettamente controllate, o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'art. 2359, comma terzo, del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una sola delle seguenti attività:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere, di forniture o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese;

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario.

7 bis. I divieti di cui al comma 6 sono altresì estesi ai soggetti che intrattengano rapporti professionali di natura subordinata o parasubordinata con gli affidatari degli appalti di servizi di cui al presente articolo.

8. Le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive devono essere firmate dal progettista inteso come persona fisica. Se i progettisti sono più di uno, ciascuno di essi sottoscrive la parte di progettazione da lui eseguita e per la quale assume specifica e diretta responsabilità. L'intera progettazione è comunque sempre sottoscritta dalla persona incaricata ai sensi del comma 5 dell'integrazione delle diverse prestazioni specialistiche.

9. L'affidamento della progettazione esecutiva è sempre subordinato alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della dichiarazione di una compagnia di assicurazione relativa alla disponibilità al rilascio della polizza assicurativa di cui all'art. 34, comma 7.

10. Il computo del corrispettivo, nonché la determinazione dei ribassi consentiti ai fini dell'affidamento degli appalti di servizi di cui al presente articolo deve avvenire in conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

11. Con deliberazione della Giunta regionale è istituita una commissione composta da dodici membri da scegliersi in modo paritetico tra funzionari delle amministrazioni di cui all'art. 3, comma 2, e liberi professionisti, designati dai rispettivi ordini e collegi professionali, al fine di proporre il contenuto dei bandi-tipo di cui all'art. 20, comma 6, nonché del capitolato d'oneri tipo di cui all'art. 29. Nello stesso modo possono essere suggerite linee guida per l'individuazione dei criteri di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 25, comma 5, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 1, lett. a), della dir. 92/50/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi). La Commissione provvede altresì ad esprimere, preliminarmente alle definitive deliberazioni della Giunta regionale, parere sulle proposte formulate dagli ordini professionali.

12. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria avviene secondo le modalità previste dagli artt. 20 e 21. In caso di somma urgenza, l'affidamento è disposto dal dirigente competente a trattativa privata.”

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino