Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 13 così recitava:
“Art. 13 - (Contenuto della progettazione definitiva)
1. La progettazione definitiva è eseguita allo scopo di acquisire le definizioni progettuali necessarie all'inserimento del lavoro pubblico nel piano regionale operativo di cui all'art. 8.
2. La progettazione definitiva sviluppa ed integra i contenuti della progettazione preliminare determinandone, in modo compiuto, le caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro, accertandone la rispondenza alle condizioni normative, logistiche, geologiche e geotecniche. La progettazione definitiva, inoltre, deve definire le opere necessarie per realizzare un lavoro compiuto funzionalmente secondo prescrizioni prefissate, le loro caratteristiche tipologiche e costruttive, i costi, i tempi di esecuzione delle opere ed il fabbisogno finanziario, col grado di dettaglio stabilito nel capitolato d'oneri.
3. La progettazione definitiva deve in particolare contenere:
a) abrogata
b) le planimetrie di inquadramento dell'intervento sotto i profili urbanistico, paesaggistico e logistico-infrastrutturale;
c) il dimensionamento preliminare delle eventuali strutture;
d) la rappresentazione schematica delle opere impiantistiche;
e) gli elaborati grafici nella scala prevista dal capitolato d'oneri;
f) le specifiche tecniche dei principali materiali prescelti;
g) i computi metrici estimativi preliminari, redatti nel rispetto delle disposizioni del capitolato d'oneri;
g bis) gli elementi atti a consentire, in sede di progettazione esecutiva, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente.
3 bis. La progettazione definitiva è inoltre corredata delle relazioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), e successive modificazioni, comprensive di indagini sulle condizioni dell'area oggetto dell'intervento.
4. La progettazione definitiva contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio degli assensi e delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 7, ovvero della conclusione dell'accordo di programma di cui al medesimo articolo 8, comma 7, o della sottoscrizione del verbale di intesa di cui all'articolo 8, comma 8, ove non già acquisiti nella fase di progettazione preliminare.”
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