Articolo abrogato dalla L.R. 30/07/2019, n. 13, così recitava:

"Art. 3 - (Formazione del programma)

1. Per la definizione dei contenuti del programma, la Giunta regionale promuove ed attua opportune consultazioni con il Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori industriali, di quelli artigiani e dei lavoratori, nel rispetto dei metodi e dei tempi previsti dal Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, sottoscritto il 17 maggio 2000.

2. Per l'elaborazione dei contenuti del programma, la Giunta regionale tiene conto delle risultanze delle attività svolte dalla struttura regionale competente per materia, delle eventuali proposte formulate dalla stessa in relazione alle criticità riscontrate nell'analisi della precedente programmazione e delle risultanze della consultazione con i portatori di interesse

3. Il periodo di vigenza del programma coincide con almeno tre esercizi finanziari completi. La Giunta regionale, entro il 30 giugno precedente la scadenza del periodo, sottopone al Consiglio regionale la proposta di programma relativa al periodo successivo per la sua approvazione.

4. Il primo programma è approvato dal Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge."

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