N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, della L.R. 16/07/2024, n. 11, così recitava:

"Art. 7 - (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio per le politiche del lavoro è composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione, o suo delegato, che lo presiede;

b) dal sovraintendente agli studi della Regione, o suo delegato;

c) da tre consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale, o loro delegati, di cui uno rappresentante la minoranza;

d) da un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato;

e) dai rappresentanti designati dalle quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro delegati;

f) dai rappresentanti designati dalle quattro associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro delegati;

g) da un rappresentante delle associazioni dei familiari dei disabili designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, o suo delegato;

h) da un rappresentante designato dagli enti del Terzo settore operanti a livello regionale, o suo delegato.".

2. Alla fine del capo IV della l.r. 7/2003, dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

"Art. 30bis - (Reddito di cittadinanza. Patto per il lavoro e patto di formazione)

1. Ai fini di quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il patto per il lavoro e il patto di formazione di cui agli articoli 4 e 8, comma 2, del citato decreto-legge possono essere stipulati presso i Centri per l'impiego e presso gli enti iscritti all'elenco regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro.".

3. Nelle more dell'adozione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione 2020/2022, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 7/2003, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente e del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), gli indirizzi per gli interventi di politiche attive del lavoro per l'anno 2019."

Dalla redazione