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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 11/08/1991, n. 266
L. 11/08/1991, n. 266
L. 11/08/1991, n. 266
L. 11/08/1991, n. 266
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 29/04/1994, n. 260 (L. 27/06/1994, n. 413)
- D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104
- D. Leg.vo 03/07/2017, n. 117
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Art. 1. - Finalità e oggetto della legge1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come esp |
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Art. 2. - Attività di volontariato1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l |
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Art. 3. - Organizzazioni di volontariato1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. |
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Art. 4. - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che presta |
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Art. 5. - Risorse economiche1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; |
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Art. 6. - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. 2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per s |
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Art. 7. - Convenzioni1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte |
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Art. 9. - Valutazione dell'imponibile1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si |
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Art. 10. - Norme regionali e delle province autonome1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo. 2. In particolare, disciplinano: |
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Art. 11. - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, |
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Art. 12. - Osservatorio nazionale per il volontariato1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti: |
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Art. 13. - Limiti di applicabilità1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato n |
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Art. 14. - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), |
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Art. 15. - Fondi speciali presso le regioni1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonam |
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Art. 16. - Norme transitorie e finali1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autono |
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Art. 17. - Flessibilità nell'orario di lavoro1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente c |
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