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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 27/07/2007, n. 40
L. R. Toscana 27/07/2007, n. 40
Testo coordinato coon le modifiche introdotte da:
- L.R. 19/03/2015, n. 30
- L.R. 20/12/2016, n. 86
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Capo I - Omissis |
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Capo II - Sviluppo economico |
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Sezione I - Sezione VI Omissis |
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Sezione VII - Turismo. Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) |
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Sezione VIII - Omissis |
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Capo III - Capo IV Omissis |
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Capo V - Politiche territoriali e ambientali |
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Sezione I - Inquinamento acustico. Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998 n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) |
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Art. 38 - Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 89/19981. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 1° dicembre 1998 n. 89 R (Norme in materia di inquinamento acustico) è inserito il seguente: |
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Sezione II - Emergenza idrica. Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2007, n. 29 (Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)” e alla legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 “Norme per la difesa del suolo”) |
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Art. 39 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 29/20071. Dopo il comma 1 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 29 (Norme per l’emergenza idrica pe |
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Art. 40 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 29/20071. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 29/2007 R è sostituito dal seguente: “1. Le province, a seguit |
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Capo VI - Bilancio e finanze |
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Sezione I - Omissis |
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Sezione II - Tributo per il deposito in discarica. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) |
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Art. 43 - Sostituzione dell’articolo 30 bis nella l.r. 25/1998L’articolo 30 bis della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 30 bis - Disposizioni per la determinazione dell’ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune: a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti; |
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Art. 44 - Abrogazione dell’articolo 30 ter della l.r. 25/19981. L’articolo 30 ter della l.r. 25/1998 è abrogato. |
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Art. 45 - Inserimento dell’articolo 31 ter nella l.r. 25/19981. Dopo l’articolo 31 bis della l.r. 25/1998, introdotto dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, è inserito il |
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Art. 46 - Sostituzione dell’allegato B della l.r. 25/19981. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la tabella di cui all’allegato B della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente: “Tabella determinazione ammontare tributo - articolo 30 bis
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Sezione III - Omissis |
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Capo VII - Commissioni e comitati |
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Sezione I - Sezione V Omissis |
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Sezione VI - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) |
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Sezione VII - Soppressione del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico |
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Art. 63 - Soppressione del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico. Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: |
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Capo VIII - Rapporti con le autonomie locali |
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Sezione I - Modifica alla legge regionale 27 luglio 2004 n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”) |
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Capo IX - Disposizioni finali |
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Art. 65 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bol |
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