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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 11/08/1999, n. 49
L. R. Toscana 11/08/1999, n. 49
L. R. Toscana 11/08/1999, n. 49
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[Premessa] |
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Art. 01 - Oggetto1. La presente legge stabilisce le finalità della programmazione regionale e ne dichiara i pri |
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Art. 02 - Finalità della programmazione1. La programmazione regionale si propone: a) di assicurare la coerenza delle azioni di governo, l’integrazione delle polit |
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Art. 03 - Principi generali e criteri guida N41. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, la programmazione regionale si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida: a) sostenibilità, come fondamento e criterio di interpretazione della qualità dello sviluppo; b) coerenza, come vincolo |
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Art. 04 - Raccordi istituzionali1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell’Unione Europea, perseguendone gli obiettivi nell’ambito delle proprie competenze. |
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Art. 05 - Strumenti della programmazione N61. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante: a) il PRS, che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine e le strategie di intervento; b) il documento di programmazione economica e finanziaria (D |
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Art. 05 bis - Raccordo con la pianificazione del territorio N71. Il PRS individua le strategie dello sviluppo territoriale, nel rispetto di quanto disposto dallo s |
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Art. 06 - Programma regionale di sviluppo N81. Il PRS è l'atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale che, in coerenza con il programma di governo, definisce: |
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Art. 07 - Procedimento di formazione |
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Art. 08 - Durata1. Il programma regionale di sviluppo ha validità per l’intera legislatura e può |
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Art. 09 - Documento di programmazione economica e finanziaria N101. Il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) è atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale. 2. Il DPEF ha come contenuti: a) l'analisi sintetica della congiuntura economica, della situazione |
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Art. 10 - Piani e programmi regionali N111. Le strategie di intervento individuate dal PRS e specificate dai documenti di programmazione economica e finanziaria sono attuate tramite piani o programmi di durata pluriennale, aventi carattere settoriale o intersettoriale, che di norma fanno riferimento a leggi di spesa. I relativi modelli analitici e procedimenti per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione sono deliberati dalla Giunta regionale. |
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Art. 10 bis - Attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani e programmi regionali N121. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'attuazione, anche in forma integrata, dei pian |
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Art. 10 ter- Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione comunitaria e nazionale N27 affidati alla gestione della Regione N221 Nei casi in cui occorre realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti della programmazione comunitaria e nazionale N27 di cui l’amministrazione regionale è responsabile, nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi ultimi, la Giunta regional |
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Art. 11 - Raccordo con la programmazione locale N131. I piani e i programmi di cui all'articolo 10, comma 2, nella parte in cui prevedono interventi raccordati alle scelte di sviluppo delle comunità locali, possono demandare ad atti di programmazione locale, previa intesa tra le rappresentanze istituzionali interessate, |
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Art. 12 - Programmi locali di sviluppo N141. La Regione incentiva la formazione di programmi locali di sviluppo sostenibile, elaborati sulla base di modelli analitici definiti dalla Giunta regionale d'intesa con le rappresentanze istituzionali, e favorisce, con i piani e i programmi |
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Art. 12 bis - Patto per lo sviluppo locale N151. Il patto per lo sviluppo locale (PASL) è uno strumento ad adesione volontaria, di natura negoziale tra la Regione, gli enti locali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste e altri soggetti pubblici e privati, per il coordinamento e l'integrazione delle rispettive determinazioni programmatorie e progettuali. Il PASL ha come riferimento territoriale, di norma, il livello provinciale. 2. Ai fini della stipula del PASL, la R |
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Art. 13 - Piani di sviluppo delle Comunità montane |
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Art. 14 - Atti rilevanti per la programmazione regionale N161. Gli atti della programmazione locale di cui agli articoli 11 e 12 sono rilevanti per la programmazione regionale, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di ordinamento degli enti locali. |
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Art. 15 - Concertazione o confronto N171. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale si realizza tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi dello Statuto e della presente legge. |
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“Art. 16 - Valutazione, monitoraggio e verificaN18 1. I piani e programmi di cui all’articolo 10, contengono: a) l’analisi degli elementi che ne evidenziano le coerenze interne ed esterne; b) la valutazione de |
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“Art. 16 bis - Nucleo unificato regionale di valutazioneN19 1. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione nell’ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui a |
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Art. 17 - Sistema informativo della programmazione N201. Il sistema informativo della programmazione si basa sul principio di condivisione, tra i soggetti |
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Art. 18 - Bilanci regionali1. I bilanci della Regione sono redatti in conformità alle indicazioni del programma regionale |
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“Art. 18 bis - Norma finanziariaN30 1. Agli oneri di cui all’ar |
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Art. 19 - Norme finali e abrogazioni1. La Regione adegua le proprie leggi, per le parti che prevedono strumenti e procedimenti di programmazione, ai principi di cui alla presente legge. 2. La legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 é abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’eccezione del comma 6 dell’art. 4 della stessa legge che rimane in vigore fino al 31 dicembre 1999. |
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