Articolo abrogato dalla L.P. 12/08/2020, n. 8.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5 - Monitoraggio del turismo

1. La Provincia promuove e svolge le attività di osservazione e monitoraggio del fenomeno turistico e in particolare:

a) analisi, studi e ricerche in materia turistica anche in collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca;

b) monitoraggio dell'offerta turistica provinciale con differenziata attività di verifica del relativo andamento nei diversi ambiti turistici ed analisi dei mercati di riferimento;

c) gestione e analisi dei dati statistici e informativi relativi al comparto turistico;

d) ogni altra iniziativa ritenuta utile per l'osservazione del fenomeno turistico.

2. Ferma restando la competenza della struttura provinciale competente in materia di statistica, le attività previste dal comma 1 possono essere trasferite alla società prevista dall'articolo 6, con le modalità stabilite nella convenzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo. In tal caso al personale adibito alle attività oggetto di trasferimento si applica l'articolo 53 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia).”

Dalla redazione