Articolo abrogato dalla L.P. 12/08/2020, n. 8.

L’articolo 12-bis così recitava:

“Art. 12-bis - Associazioni pro loco

1. La Provincia riconosce e promuove le associazioni pro loco come associazioni di volontariato che concorrono alla valorizzazione turistica del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti.

2. La Provincia riconosce le pro loco come associazioni di promozione sociale. Al fine di fruire dei benefici e delle agevolazioni previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), le pro loco possono iscriversi nel registro istituito con la legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale).

3. Le associazioni pro loco costituiscono, nel rapporto con le amministrazioni dei comuni, associazioni di riferimento per il coordinamento e la programmazione delle attività di cui al comma 1.”

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