Articolo aggiunto dall'art. 20, comma 1, della L.P. 01/08/2011, n. 12; modificato dall'art. 35, comma 5, della L.P. 27/12/2012, n. 25; dall’art. 27, comma 1, della L.P. 09/08/2013, n. 16, dall’art. 36, comma 4, della L.P. 22/04/2014, n. 1; dall’art. 62, commi 14-15, della L.P. 30/12/2014, n. 14; dall'art. 39, comma 4, della L.P. 29/12/2016, n. 20 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 24-quater - Aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile

1. La Provincia promuove, anche attraverso il concorso con fondi europei, la nascita e sostiene le piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o giovanile, anche mediante rilevamento di attività preesistente.

2. Ai fini di questo articolo si considerano imprese di nuova costituzione quelle costituite o rilevate entro i termini indicati dall’articolo 8, comma 3; inoltre, si considerano imprese a partecipazione femminile o giovanile:

a) le imprese individuali di donne o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di donne e in cui le donne rappresentano la maggioranza all’interno degli organi di amministrazione;

b) le imprese individuali di proprietà di giovani di età non superiore a trentacinque anni o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di giovani di età non superiore a trentacinque anni e in cui i giovani di età non superiore a trentacinque anni rappresentano la maggioranza all’interno degli organi di amministrazione.

3. Per le finalità del comma 1 e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, alle piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile e giovanile possono essere concessi contributi, fino a un importo massimo di 50.000 euro, a copertura dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5-bis e sostenuti fino a cinque anni dalla costituzione dell'impresa.

3-bis. In relazione alle piccole imprese agricole di nuova costituzione a partecipazione femminile possono essere concessi contributi in conto capitale entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli a copertura dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5 bis sostenuti fino a cinque anni dalla costituzione dell'impresa. I contributi concessi in base a questo comma non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, né con contributi finanziari forniti dagli Stati membri in relazione agli stessi costi ammissibili.

4. Abrogato

5. Abrogato

5-bis. La Giunta provinciale approva con propria deliberazione le disposizioni attuative di quest'articolo individuando, in particolare, l'intensità dell'aiuto e i costi di avviamento ammessi ai fini dei contributi previsti dai commi 3 e 3 bis.

6. La Provincia può concedere aiuti alle imprese indicate nel comma 1 per i servizi di consulenza individuati con deliberazione della Giunta provinciale, in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 e in misura non superiore al 50 per cento delle spese ammesse.

7. Alle imprese che presentano entrambi i requisiti previsti dal comma 2, lettere a) e b), l'agevolazione prevista dal comma 6 è concessa nella misura massima ivi prevista."

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