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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 24-quater - Aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile
1. La Provincia promuove, anche attraverso il concorso con fondi europei, la nascita e sostiene le piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o giovanile, anche mediante rilevamento di attività preesistente.
2. Ai fini di questo articolo si considerano imprese di nuova costituzione quelle costituite o rilevate entro i termini indicati dall’articolo 8, comma 3; inoltre, si considerano imprese a partecipazione femminile o giovanile:
a) le imprese individuali di donne o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di donne e in cui le donne rappresentano la maggioranza all’interno degli organi di amministrazione;
b) le imprese individuali di proprietà di giovani di età non superiore a trentacinque anni o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di giovani di età non superiore a trentacinque anni e in cui i giovani di età non superiore a trentacinque anni rappresentano la maggioranza all’interno degli organi di amministrazione.
3. Per le finalità del comma 1 e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, alle piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile e giovanile possono essere concessi contributi, fino a un importo massimo di 50.000 euro, a copertura dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5-bis e sostenuti fino a cinque anni dalla costituzione dell'impresa.
3-bis. In relazione alle piccole imprese agricole di nuova costituzione a partecipazione femminile possono essere concessi contributi in conto capitale entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli a copertura dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5 bis sostenuti fino a cinque anni dalla costituzione dell'impresa. I contributi concessi in base a questo comma non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, né con contributi finanziari forniti dagli Stati membri in relazione agli stessi costi ammissibili.
4. Abrogato
5. Abrogato
5-bis. La Giunta provinciale approva con propria deliberazione le disposizioni attuative di quest'articolo individuando, in particolare, l'intensità dell'aiuto e i costi di avviamento ammessi ai fini dei contributi previsti dai commi 3 e 3 bis.
6. La Provincia può concedere aiuti alle imprese indicate nel comma 1 per i servizi di consulenza individuati con deliberazione della Giunta provinciale, in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 e in misura non superiore al 50 per cento delle spese ammesse.
7. Alle imprese che presentano entrambi i requisiti previsti dal comma 2, lettere a) e b), l'agevolazione prevista dal comma 6 è concessa nella misura massima ivi prevista."
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