N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 24, comma 3, della L.P. 11/03/2005, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 13 - Procedura automatica

1. Le fattispecie di domande per ottenere la concessione delle agevolazioni con procedura automatica sono individuate dai criteri e modalità per l'applicazione di questa legge previsti dall'articolo 35. I medesimi criteri individuano il limite massimo di spesa ammissibile, le misure di contributo spettanti, le modalità di presentazione delle domande nonché la relativa documentazione ispirata alla massima semplicità e che consenta, ove possibile, l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

2. Abrogato

3. Il soggetto competente a svolgere l'istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e verifica l'ammissibilità delle spese.

4. Abrogato

5. Quando la procedura automatica è effettuata dalla Provincia, essa provvede alla concessione e all'erogazione dell'aiuto finanziario. Quando l'istruttoria è affidata agli enti di garanzia o a enti creditizi si applica l'articolo 15."

Dalla redazione