Articolo modificato dall'art. 24, comma 10, della L.P. 11/03/2005, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 28 - Cessione e gestione di opere

1. La Provincia può cedere con apposito provvedimento, anche a titolo gratuito, previo assenso del soggetto interessato, a comuni o altri enti pubblici, società di servizi, consorzi di imprese di manutenzione o di gestione delle infrastrutture, le parti di aree destinate a servizi comuni, nonché le infrastrutture speciali realizzate. Le infrastrutture speciali realizzate dalla Provincia possono inoltre essere date in gestione ai medesimi soggetti.

2. Le strade, unitamente alle aree di pertinenza, realizzate dalla Provincia ai sensi di questa sezione, salvo che siano classificate come provinciali, sono cedute ai comuni a titolo gratuito con apposito provvedimento. Tale provvedimento costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore dei comuni."

Dalla redazione