Articolo aggiunto dall'art. 35, comma 8, della L.P. 29/12/2006, n. 11 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 34-quinquies - Affidamento dell'erogazione di contributi

1. Con convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione provinciale e comunitaria che disciplina l'attività contrattuale, la Provincia può affidare agli enti di garanzia l'erogazione di contributi già concessi dalla Provincia medesima."

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