Articolo aggiunto dall'art. 35, comma 7, della L.P. 29/12/2006, n. 11; modificato dall'art. 46, comma 11, della L.P. 28/12/2009, n. 19 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 34-quater - Interventi in favore dell'attività di garanzia collettiva fidi

1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito delle imprese, la Provincia promuove lo sviluppo dei confidi presenti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia concede alle imprese aderenti ai confidi un contributo a titolo di "de minimis" fino a un massimo di 3.000 euro per ogni quota sociale sottoscritta, destinato all'abbattimento del sovrapprezzo. Il contributo è corrisposto direttamente al confidi in nome e per conto di ciascun aderente e non può in ogni caso essere restituito all'impresa in caso di recesso dal confidi.

2-bis. Per le finalità del comma 1 la Provincia concede alle imprese un contributo a titolo di "de minimis" pari al 75 per cento della commissione richiesta dall'ente per la concessione della garanzia. Il contributo è corrisposto direttamente al confidi in nome e per conto di ciascun aderente.

3. Per garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie agli associati a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fidejussori innovativi alle imprese associate, la Provincia concede agli enti di garanzia finanziamenti, nei limiti della disciplina comunitaria, destinati:

a) alla costituzione e all'integrazione dei fondi rischi;

b) a programmi di consolidamento, di aggregazione o di creazione di reti, realizzati tra confidi;

b-bis) alla costituzione e all'integrazione di appositi fondi per agevolare il finanziamento di specifiche iniziative o categorie di soggetti, con particolare riferimento alle piccole imprese di nuova costituzione, all'imprenditoria femminile e all'incremento del capitale di rischio nelle imprese anche attraverso i processi d'incremento dei mezzi propri di cui all'articolo 6.

4. Per l'accesso agli interventi previsti da quest'articolo gli enti di garanzia devono:

a) riservare alla Giunta provinciale la nomina di almeno un componente nel consiglio di amministrazione;

b) non distribuire tra i soci, durante la vita del confidi, le riserve, incluse quelle relative alla concessione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, e non remunerare il capitale a un tasso superiore a quello legale;

c) restituire alla Provincia, in caso di scioglimento, quanto residua nel bilancio dell'ente delle somme concesse ai sensi dei commi 2 e 3. Non rientrano fra le ipotesi di scioglimento le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

5. Con le deliberazioni previste dall'articolo 35 la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di applicazione di quest'articolo, tenendo conto delle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia in materia d'intermediari finanziari, prevedendo in particolare:

a) le condizioni di ammissibilità e di graduazione degli interventi;

b) le modalità e i termini di presentazione delle domande per l'accesso agli interventi;

b-bis) le condizioni e le modalità per l'assunzione di oneri a carico dei fondi previsti dal comma 3, lettera b-bis)."

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