N22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 24, comma 4, della L.P. 11/03/2005, n. 3; dall'art. 112, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10; dall'art. 12 e dall'art. 25, comma 2, della L.P. 12/09/2008, n. 16; dall'art. 46, comma 3, della L.P. 28/12/2009, n. 19; dall’art. 71, comma 6, della L.P. 27/12/2010, n. 27; dall’art. 20, comma 3, della L.P. 11/06/2019, n. 2 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 14 - Procedura valutativa

1. Le domande soggette a procedura valutativa sono esaminate sotto il profilo tecnico-amministrativo che concerne: la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-amministrativa della spesa, l'entità del contributo spettante.

1-bis. I criteri e modalità di cui all'articolo 35, anche in deroga ai profili d'esame indicati al comma 1, individuano disposizioni semplificate per la presentazione e per l'analisi delle domande in relazione a spese o ad aiuti finanziari non superiori a determinate soglie.

2. Se la procedura è effettuata direttamente dall’amministrazione la Provincia può affidare la valutazione dei profili economico-finanziari e della congruità delle spese previste a soggetti esterni, nel rispetto del capo I-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

2-bis. La Provincia, fatte salve le competenze del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 15 bis, può affidare a Trentino sviluppo s.p.a., ai fini della concessione o dell'erogazione dei contributi, l'esame delle domande sotto il profilo tecnico-amministrativo ai sensi del comma 1. A tal fine i rapporti tra la Provincia e Trentino sviluppo s.p.a. sono definiti nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 33, comma 3.

3. Abrogato

4. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo non sono soggette ai pareri di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

4-bis. La Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall'articolo 35, stabilisce i casi nei quali le domande sono esaminate anche sotto il profilo della validità e idoneità economico-finanziaria dell'iniziativa, nonché i casi in cui, ai fini della valutazione dei profili economico-finanziari, l'impresa può far valere:

a) la valutazione positiva effettuata da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing per l'erogazione di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della domanda di contributo;

b) l'attivazione di processi di incremento dei mezzi propri secondo la tipologia dei prestiti partecipativi previsti dall'articolo 6.

4-ter. La Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall’articolo 35, stabilisce i casi e i limiti per la presentazione di domande integrative, purché relative a superi di spesa rispetto alla domanda originaria sostenuti dopo la data della stessa ma prima della domanda integrativa."

Dalla redazione