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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 07/04/2011, n. 7
L. P. Trento 07/04/2011, n. 7
L. P. Trento 07/04/2011, n. 7
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg.
- L.P. 27/12/2021, n. 21
- L.P. 09/03/2016, n. 2
- Sent. Corte Cost. 30/03/2012, n. 74
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Art. 1 - Modificazioni dell’articolo 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)1. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente: “6. Questa legge si applica ai lavori pubblici da realizzare da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso fatta eccezione per l’articolo 58.28, in materia di avviso di preinformazione, e per l’articolo 6, in materia di programmazione dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le disposizioni che disciplinano il collaudo. Il subappalto o l’ |
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Art. 2 - Sostituzione dell’articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici1. L’articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente: “Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo 1. Le amministrazioni esecutrici o aggiudicatrici dei lavori disciplinati da questa legge sono: a) la Provincia autonoma |
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Art. 3 - Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: � |
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Art. 5 - Modificazioni dell’articolo 9 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale sui lavori pubblici è abrogato. |
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Art. 6 - Modificazioni dell’articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Nel comma 3 dell’articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: � |
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Art. 8 -Modificazione dell’articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Nel comma 6-bis dell’articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici dopo le |
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Art. 9 - Modificazioni dell’articolo 13-bis della legge provinciale sui lavori pubblici1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 13-bis della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente periodo: “I regolamenti possono prevedere anche eventuali disposizioni transitori |
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Art. 10 - Inserimento dell’articolo 22-bis nella legge provinciale sui lavori pubblici1. Dopo l’articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente: |
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Art. 11 - Modificazioni dell’articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Nel comma 1 dell’articolo 23 del |
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Art. 12 - Modificazioni dell’articolo 24 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 13 - Modificazione dell’articolo 25 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Il comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito |
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Art. 15 - Modificazioni dell’articolo 27-bis della legge provinciale sui lavori pubblici1. Nel comma 1 dell’articolo 27-bis della legge provinciale sui lavori pubblici dopo le parole: “I bandi d |
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Art. 18 - Modificazioni dell’articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente: “1. L’affidamento di lavori pubblici in appalto ha luogo mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 30 bis, procedura ristretta ai sensi degli articoli 31 e 32, procedura negoziata ai sensi degli articoli 32-bis e 33, o dialogo competitivo, se ricorrono le specifiche condizioni previste dall’articolo 33-bis.” 2. Il comma 1-bis dell’articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici è abrogato. 3. Dopo il comma 5 dell’articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici sono inser |
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Art. 19 - Inserimento dell’articolo 30-bis nella legge provinciale sui lavori pubblici1. Dopo l’articolo 30 della legge provinciale sui lavori |
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Art. 20 - Modificazione dell’articolo 31 della legge provinciale sui lavori pubblici |
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Art. 22 - Inserimento dell’articolo 32-bis nella legge provinciale sui lavori pubblici1. Dopo l’articolo 32 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente: “Art. 32-bis - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara 1. Le |
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Art. 23 - Sostituzione dell’articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici1. L’articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente: “Art. 33 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi previste da questo articolo, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determinazione a contrarre. 2. La procedura è consentita: a) se, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, |
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Art. 24 - Sostituzione dell’articolo 33-bis della legge provinciale sui lavori pubblici1. L’articolo 33-bis della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente: “Art. 33-bis - Dialogo competitivo 1. Nel caso di appalti particolarmente complessi le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del dialogo competitivo se ritengono che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permette l’aggiudicazione dell’appalto. 2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato particolarmente complesso quando l’amministrazione aggiudicatrice: a) non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi; b) non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazion |
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Art. 25 - Sostituzione dell’articolo 33-ter della legge provinciale sui lavori pubblici1. L’articolo 33-ter della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente: “Art. 33-ter - Accordo quadro 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale. 2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste da questa legge in tutte le fasi |
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Art. 27 - Modificazione dell’articolo 34 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Nel comma 4 dell’articolo 34 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: � |
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Art. 29 - Modificazioni dell’articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera b) le parole: “, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione” sono soppresse; b) nella lettera d) le parole: “o che si impegnino a conferirlo prima della sottoscrizione del contratto” sono soppresse. |
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Art. 30 - Modificazioni dell’articolo 37 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente periodo: “I lavori riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in associazione temporanea di tipo orizzontale.” 2. Al comma 2 dell’articolo 37 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “una quota parte dei lavori della categoria prevalente” sono sostituite dalle seguenti: “una quota parte dei lavori della stessa categoria”; b) il secondo periodo è soppresso. 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente: |
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Art. 31 - Modificazione dell’articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Il comma 3 dell’articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici è abrogato. |
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Art. 32 - Modificazioni dell’articolo 40-bis della legge provinciale sui lavori pubblici1. Nel comma 1 dell’articolo 40-bis della legge provinciale sui lavori pubblici la parola: “provvisoria” è soppressa. 2. Nel comma 2 dell’articolo 40-bis della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva” sono sostituite dalle seguenti: “L’aggiudicazione diventa efficace”; b) le parole: “ai sensi dell’articolo 41” sono soppre |
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Art. 34 - Modificazione dell’articolo 46 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Il comma 1 dell’articolo 46 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente: |
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Art. 35 - Modificazione dell’articolo 46-ter della legge provinciale sui lavori pubblici1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 46-ter della legge provinciale sui lavori pubblic |
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Art. 36 - Modificazioni dell’articolo 50 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Nel comma 1 dell’articolo 50 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “redatto secondo il modello allegato al regolamento di attuazione,” sono soppresse. |
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Art. 37 - Abrogazione dell’intestazione e della rubrica del capo VII-bis della legge provinciale sui lavori pubblici1. L’intestazione e la rubrica del capo VII-bis della legge provinciale sui lavori pubbl |
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Art. 38 - Sostituzione dell’articolo 50-quater della legge provinciale sui lavori pubblici1. L’articolo 50-quater della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente: “Art. 50-quater - Finanza di progetto 1. Per la realizzazione di lavori pubblici d’interesse provinciale, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi dell’articolo 49, possono affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. 2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità previste dall’articolo 27 bis, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19. 3. Il bando, oltre al contenuto previsto dal capo VII, specifica: a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di chiedere al promotore prescelto in base al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare da lui presentato le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo dopo che quest’ultimo accetta le modifiche progettuali e il conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; b) che, se il promotore non accetta di apportare modifiche al progetto preliminare, l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore, alle stesse condizioni proposte al promotore e da lui non accettate. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’articolo 39, comma 1, lettera b). 5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 39, comma 1, lettera b), per il caso delle concessioni l’esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. 6. Il bando indica i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte, secondo l’ordine d’importanza loro attribuito. 7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica in particolare l’ubicazione e la descrizi |
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Art. 40 - Modificazione dell’articolo 50-duodecies della legge provinciale sui lavori pubblici1. Nel comma 1 dell’articolo 50-duodecies della legge provinciale sui lavori pubblici le |
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Art. 41 - Modificazioni dell’articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici sono inserite le seguenti: “d-bis) e |
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Art. 42 - Sostituzione dell’articolo 58.8 della legge provinciale sui lavori pubblici1. L’articolo |
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Art. 43 - Modificazione dell’articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Nella lettera a) del comma 3 dell’articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori p |
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Art. 44 - Modificazione dell’articolo 58.13 della legge provinciale sui lavori pubblici1 Alla fine del comma 3 dell’articolo 58.13 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente periodo: “Il regolamento di attuazione può disc |
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Art. 45 - Modificazione dell’articolo 58.14 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Il comma 2 dell’articolo 58.14 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostitu |
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Art. 46 - Modificazioni dell’articolo 58.15 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Nel comma 1 dell’articolo 58.15 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole |
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Art. 47 - Sostituzione dell’articolo 58.19 della legge provinciale sui lavori pubblici1. L’articolo 58.19 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente: “Art. 58.19 - Progettazione |
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Art. 48 - Modificazione dell’articolo 58.20 della legge provinciale sui lavori pubblici1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 58.20 della legge provinciale sui lavori pubblici |
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Art. 50 - Sostituzione dell’articolo 58.29 della legge provinciale sui lavori pubblici1. L’articolo 58.29 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente: “Art. 58.29 - Verifica delle offerte anomale 1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media. 2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appare anormalmente bassa. 4. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure aperte gli enti aggiudicatori devono valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo |
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Art. 51 - Abrogazione di disposizioni legislative1. Sono abrogati: |
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Art. 53 - Efficacia1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da questo articolo, gli articoli della legge provinciale n. 26 del 1993, come modificati dalla legge provinciale n. 10 del 2008 e da questa legge, si applicano dalla data di entrata in vigore di questa legge. Se la pubblicazione del bando di gara è antecedente alla data di entrata in vigore di questa legge, continuano ad applicarsi le disposizioni applicabili alla data di pubblicazione del bando. 2. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dagli articoli 14, comma 02, 21, commi 1 e 2, 23 bis, 40 bis, comma 8, 42, comma 9, 46 bis, comma 5, 46 ter, comma 2, e 58.6, comma 2, della legge provinciale sui lavori pubblici, in attuazione delle norme provinciali citate si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuaz |
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