N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.P. 30/07/2010, n. 17, così recitava:

“Art. 41 - (Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 - Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento) — 1. All'articolo 24 della legge provinciale sul commercio sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: “dell'80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “del 90 per cento”;

2) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “In casi di particolare e documentata necessità la Giunta provinciale può estendere le agevolazioni all'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività.”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Per favorire la permanenza di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità in zone altrimenti prive di servizi analoghi, la Provincia contribuisce annualmente, nel limite massimo di 20.000 euro e nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis), alla copertura dei maggiori oneri legati alla localizzazione disagiata di tali esercizi, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.”;

c) al comma 4 le parole: “di cui ai commi 1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1, 2, 3 e 3 bis”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 28 della legge provinciale sul commercio sono aggiunti i seguenti:

“2-ter. Per consentire l'attuazione delle misure per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio nei comuni che hanno già adottato il progetto di qualificazione della rete commerciale del centro storico e ottenuto il relativo finanziamento, la Provincia è autorizzata a concedere a questi comuni contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2-quater. Per sostenere la qualificazione e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio la Provincia incentiva le iniziative promozionali realizzate da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale i quali soddisfino i seguenti requisiti:

a) possesso della personalità giuridica;

b) presenza prevalente delle imprese commerciali;

c) adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio, fermo restando quanto previsto alla lettera b);

d) presenza nell'organo di amministrazione di una rappresentanza delle associazioni di categoria del commercio.

2-quinquies. Le iniziative realizzate dai soggetti di cui al comma 2-quater sono orientate a favore dell'intero luogo storico senza discriminazioni a carico degli operatori commerciali non aderenti, ai quali va garantita la possibilità di fruire dei servizi forniti dai predetti soggetti in condizione di parità di trattamento.

2-sexies. Le iniziative di cui al comma 2-quater, ivi compresi gli strumenti informatici e le attrezzature necessarie alla realizzazione, sono incentivate, nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis), mediante contributi nella misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

2-septies. Al fine di preservare e sviluppare il commercio negli insediamenti storici i comuni possono prevedere una specifica disciplina di tutela delle attività commerciali presenti nei luoghi storici del commercio. Per i predetti fini, il piano regolatore generale può individuare limitate ed omogenee aree ovvero singoli immobili da assoggettare ad una specifica disciplina sulle destinazioni d'uso ammesse, anche temporalmente limitate, intesa a favorire il mantenimento della destinazione ad uso commerciale ovvero di destinazioni comunque finalizzate alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio, quale quella artigianale.”

3. Dopo l'articolo 28 della legge provinciale sul commercio è inserito il seguente:

“Art. 28 bis - Filiera corta provinciale per la valorizzazione dei prodotti agricoli

1. Per favorire l'accesso diretto del consumatore al mercato delle produzioni agricole la Provincia è autorizzata a concedere ai comuni con più di 5.000 abitanti contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di mercati destinati all'esercizio della vendita diretta di prodotti locali da parte degli imprenditori agricoli, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. La Provincia è autorizzata inoltre a concedere contributi nella misura massima del 90 per cento anche ai comuni con un numero di abitanti inferiore a quello indicato dal comma 1, secondo criteri e modalità stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1.”

3 bis. Per l’anno 2009 la Provincia incentiva le iniziative promozionali previste dal comma 2-quater dell’articolo 28 della legge provinciale sul commercio, come modificato da quest’articolo, realizzate dai consorzi comunali di promozione dei centri storici già costituiti prima del 24 giugno 2009, anche in assenza dei requisiti previsti dal comma 2 quater, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 quinquies del predetto articolo e anche con riferimento a spese già sostenute alla predetta data purché:

a) i consorzi dichiarino di impegnarsi a garantire la libera adesione di tutti gli imprenditori interessati;

b) siano attuate anche iniziative orientate a favore dell’intero luogo storico del commercio;

c) siano rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni stabilite dalla delibera di attuazione prevista dall’articolo 28, comma 2-sexies, della legge provinciale sul commercio.

3-ter. Per l’anno 2009 i requisiti previsti dall’articolo 28, comma 2-quater, ad eccezione di quello previsto dalla lettera b), e comma 2-quinquies, della legge provinciale sul commercio devono invece essere posseduti dal soggetto unico a livello provinciale.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle lettere a) e b) del comma 1 e dei commi 2 e 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.”

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