Comma abrogato dall’art. 37, comma 1, della L.P. 16/06/2022, n. 6, così recitava:

“1-ter. Il comma 1-bis si applica, in relazione al piano straordinario di cui alla presente legge e al piano della viabilità di cui alla legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, alle sole opere individuate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.”

Dalla redazione