Articolo abrogato dall’art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 30 - Modifica alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente) — 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, articolo come sostituito dall’articolo 51 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le iniziative e gli interventi realizzati dalla Provincia si prescinde dal programma di cui al comma 1 e dal relativo parere del comitato provinciale per l’ambiente di cui al comma 2.""

Il presente articolo continua ad applicarsi fino alla data indicata dal regolamento d’esecuzione della L.P. 17/09/2013, n. 19.

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