Articolo modificato dall'art. 38, comma 3, della L.P. 12/09/2008, n. 16; dall'art. 65, comma 2, della L.P. 27/12/2010, n. 27; dall'art. 53, comma 2, della L.P. 30/12/2014, n. 14 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 78 - Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio

1. Per promuovere il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo degli insediamenti storici, nonché per il recupero, la conservazione e la tutela del paesaggio e la realizzazione di programmi e iniziative di particolare rilevanza degli ecomusei, è attivato nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio.

2. Il fondo è destinato al finanziamento di:

a) progetti e interventi integrati, pubblici e privati, compresi eventuali interventi della Provincia individuati dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di programmazione, e realizzati, se occorre, previa convenzione con i proprietari degli immobili, finalizzati a:

1) recuperare il patrimonio edilizio pubblico, con priorità per quello di rilevanza storica e artistica o comunque situato in contesti di rilevante pregio paesaggistico-ambientale o espressivo dei valori culturali e identitari locali;

2) recuperare il patrimonio edilizio privato che presenti i requisiti di cui al numero 1) o che sia comunque funzionale a un processo di sviluppo socio-economico della comunità interessata, di miglioramento dei livelli di vivibilità, di valorizzazione turistica e di rafforzamento o avvio di pertinenti attività commerciali, di servizio e artigianali;

3) recuperare e sistemare strutture, manufatti ed elementi di accessibilità e arredo urbano collegati agli interventi previsti dai numeri 1) e 2);

b) progetti e interventi, pubblici e privati, compresi eventuali interventi della Provincia individuati dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione, finalizzati alla conservazione, alla sistemazione o al ripristino del paesaggio, sia a carattere puntuale che di area vasta, compreso il paesaggio rurale;

c) programmi e iniziative di particolare rilevanza degli ecomusei.

2-bis. Gli interventi previsti dal comma 2, lettera b), sono realizzati, di norma, in base ad accordi stipulati con i privati. Tali accordi possono anche riconoscere al privato il valore della biomassa eventualmente prelevata, secondo quanto stabilito da questo comma. Quando non è possibile realizzare i medesimi progetti e interventi sulla base di accordi con i privati interessati, è possibile procedere all'occupazione temporanea prevista dall'articolo 26 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993) a seguito dell'approvazione dei progetti, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità. Per l'occupazione temporanea, non è dovuta alcuna indennità, fatto salvo il riconoscimento del valore della biomassa eventualmente prelevata, nei casi e secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, di gestione e di utilizzo del fondo, anche nell'ambito di accordi di programma o avvalendosi, anche parzialmente, degli enti locali. I finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, con modalità stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale. Con la deliberazione della Giunta provinciale che approva i progetti preliminari o le valutazioni di fattibilità degli interventi, anche integrati, si provvede all'impegno di spesa delle somme previste per l'attuazione dei progetti e interventi. Nel caso di avvalimento degli enti locali, la deliberazione può stabilire modalità e criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni da parte degli enti locali ai soggetti che partecipano alla realizzazione dei progetti e interventi in questione. Annualmente la Giunta provinciale individua la quota del fondo da destinare alle iniziative di cui al comma 2, tenendo conto, ai fini degli interventi di recupero del patrimonio edilizio privato di cui al comma 2, lettera a), numeri 2) e 3), della disciplina di cui all'articolo 79 e prevedendo per questi la concessione di contributi in conto capitale per le spese di restauro, di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei relativi arredi e strumenti di lavoro, nonché contributi per spese connesse all'aumento del canone di locazione.

4. I finanziamenti a valere sul fondo sono concessi:

a) per gli enti locali, fino al limite d'intervento definito ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale);

b) per le imprese, fino al limite massimo previsto dalle leggi di settore, con le maggiorazioni eventualmente previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nei limiti da questa stabiliti;

c) per gli altri soggetti pubblici e privati, fino al limite definito dall'articolo 55 della legge provinciale n. 21 del 1992 per i soggetti di prima fascia, maggiorato fino a 20 punti percentuali.

5. Con il fondo possono essere finanziati interventi di completamento di opere già ammesse a finanziamento sulla base della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22).

5-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, nell'ambito del fondo è istituito, con deliberazione della Giunta provinciale, un fondo di rotazione destinato all'assegnazione di somme a favore dei comuni per l'acquisizione e la riqualificazione di immobili soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e, in generale, per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera a), numeri 1), 2) e 3).

5-ter. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione del fondo di rotazione istituito dal comma 5 bis, e in particolare le modalità di presentazione delle domande e di rimborso delle somme erogate. La deliberazione può prevedere che la gestione del fondo sia affidata a Patrimonio del Trentino s.p.a., che può concorrere a integrare le risorse finanziarie del fondo.

5-quater. Per i fini dei commi 5-bis e 5-ter i comuni approvano specifici programmi di intervento nei quali sono indicate le opere e gli interventi da realizzare, le modalità di acquisizione degli immobili e delle aree - con contratto o mediante espropriazione, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente - nonché la destinazione e l'utilizzazione finale degli immobili, con priorità per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo. Per l'acquisizione del bene mediante espropriazione il programma di interventi è approvato con le procedure e per gli effetti previsti dall'articolo 39, commi 4 e 5, in quanto compatibili. Il comune può procedere con l'espropriazione del bene solo qualora sia acquisito il consenso dei soggetti interessati che rappresentino almeno il 50 per cento della proprietà del bene.

6. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, questo articolo e le deliberazioni di cui al comma 3, quando riguardano misure qualificate come aiuti di Stato, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea."

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