N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 10, comma 1, della L.P. 20/12/2017, n. 22 e, successivamente, abrogato dall’art. 4, comma 1, della L.P. 16/07/2024, n. 3, così recitava:

“Art. 11 - Riduzione dell'indebitamento dei comuni

1. Qualora i comuni provvedano all'estinzione anticipata di debiti utilizzando risorse proprie provenienti dall'avanzo di amministrazione, non vengono meno i contributi pluriennali provinciali concessi ai sensi della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche, della legge provinciale 23 aprile 1987, n. 10, e dell'articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Le entrate derivanti dai predetti contributi possono essere destinate dai comuni esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

2. In caso di assegnazione ai comuni di contributi da parte dello Stato per l’attenuazione degli indennizzi per l’estinzione anticipata dei mutui ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, le relative assegnazioni statali vengono in quota parte trattenute dalla Provincia. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione del presente comma.”

Dalla redazione