Articolo modificato dall'art. 30, della L.P. 10/11/1993, n. 20 e, successivamente, abrogato dall’art. 4, comma 1, della L.P. 16/07/2024, n. 3, così recitava:

“Art. 6 - Approvazione dei progetti

1. Nella deliberazione con cui l'ente beneficiario del finanziamento approva il progetto esecutivo dell'opera devono essere indicati l'ammontare del contributo provinciale utilizzato e la quota rimanente della spesa assunta a proprio carico dall'ente.

2. Abrogato.

3. Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del progetto, l'ente che provvede all'esecuzione dell'opera deve procedere senza indugio all'appalto o all'esecuzione in economia dei lavori.

4.Abrogato.”

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