Articolo abrogato dall'art. 86, comma 1, della L.R. 06/04/1996, n. 16, così recitava:

“Art. 10

Per i complessi boscati, le riserve e le altre aree di interesse naturalistico e paesaggistico ricadenti nei terreni comunque appartenenti ai comuni i relativi organi consiliari possono richiedere con apposita delibera e ottenere che gli interventi necessari siano effettuati direttamente dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana e a totale carico della medesima.

Ove, ai fini della tutela e del miglioramento del patrimonio boschivo ovvero della conservazione dell'ambiente, gli interventi si rendano urgenti ed indifferibili, sentito il Comitato tecnico - amministrativo di cui all'art. 8 della presente legge, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata ad effettuare sui terreni dei predetti comuni gli interventi stessi, anche in assenza della richiesta di cui al primo comma.

Per gli interventi di cui ai precedenti commi da attuare in aree protette ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dovrà essere richiesto il preventivo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.”

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