Articolo abrogato dall'art. 86, comma 1, della L.R. 06/04/1996, n. 16, così recitava:

“Art. 6

Al finanziamento poliennale del piano generale di massima si provvederà nell'ambito della legge con la quale il piano medesimo dovrà essere approvato, a norma dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni.

Nelle more della definizione del pano generale di massima richiamato all'art. 1 della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico, entro il 30 giugno di ogni anno, formulerà le proposte concernenti gli interventi da attuare nell'anno successivo, sulla base delle indicazioni emerse dagli studi già avviati e tenuto conto delle priorità emergenti nei singoli settori.

Al fine di acquisire il parere degli enti locali sulle proposte formulate dal Comitato tecnico-scientifico il Presidente della Regione promuove annualmente una conferenza consultiva delle rappresentanze unitarie dell'ANCI e dell'UNCEM.

Gli stanziamenti occorrenti per la realizzazione delle opere di cui al secondo comma sono iscritti nel bilancio annuale di previsione della spesa.

I programmi annuali predisposti dall'Amministrazione regionale sono approvati dalla Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale.”

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