Articolo abrogato dall'art. 86, comma 1, della L.R. 06/04/1996, n. 16, così recitava:

“Art. 5

Il piano generale di massima, articolato in piani di bacino, corrispondenti alle singole unità idrografiche nel territorio regionale, deve prevedere:

- le direttive generali in base alle quali devono essere attuati gli interventi per la difesa del suolo e la sistemazione idraulica e idrogeologica;

- le opere idrauliche, idraulico - forestali, idraulico - agrarie, nonché tutti gli interventi destinati alla sistemazione del bacino, alla regolazione dei corsi d'acqua, alla difesa degli abitati contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto e le esondazioni dei fiumi e dei torrenti, con l'indicazione delle priorità di intervento;

- le opere di forestazione, di formazione e miglioramento di prati e pascoli, di consolidamento dei terreni ed ogni altro intervento concernente la conservazione del suolo; gli interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo e di difesa dei boschi dagli incendi;

- gli interventi relativi alla protezione della natura, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni degli organi previsti dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;

- il programma di acquisizione al demanio forestale della Regione di boschi, di terreni nudi, boscati e cespugliati necessari per la costituzione di aziende silvo - pastorali e faunistiche e per l'attuazione degli altri compiti istituzionali dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana;

- l'indicazione delle zone da assoggettare a particolari limitazioni con speciale riguardo alla difesa del suolo, alla regolazione dei corsi d'acqua ed ai vincoli di carattere paesaggistico, naturalistico ed idrogeologico;

- gli interventi volti a regolare l'estrazione di materiali litoidi dagli alvei o, in funzione della loro capacità effettiva di ripascimento, le limitazioni ed i vincoli per finalizzarli alla destinazione ed al riequilibrio dei corsi d'acqua;

- le opere di bonifica e di bonifica montana connesse alla difesa del suolo e quelle da attuarsi anche fuori dai comprensori in atto classificati;

- le previsioni concernenti la costruzione di piccoli e medi serbatoi artificiali per la regolazione delle piene e per l'utilizzazione dell'acqua a scopi irrigui e plurimi nelle zone montane o collinari interne;

- il proseguimento e completamento delle opere idrauliche, idraulico - forestali, agrarie, di rimboschimento e di riforestazione nonché di altre opere di difesa del suolo già intraprese, in quanto compatibili con le finalità del piano di bacino.

Il piano generale di massima deve contenere le previsioni finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi indicati per ciascun bacino idrografico, nonché quelle occorrenti per le opere a carattere irriguo e per l'attuazione delle opere di manutenzione ordinaria e di ripristino delle opere pubbliche di bonifica.”

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