Articolo abrogato dall'art. 86, comma 1, della L.R. 06/04/1996, n. 16, così recitava:

“Art. 4

Per assicurare anche il collegamento con gli organismi universitari, è istituito, alle dipendenze della direzione regionale delle foreste, apposito ufficio di coordinamento che curerà rilevamenti, studi ed elaborazione di dati e di atti, secondo le direttive del Comitato tecnico - scientifico di cui all'art. 2.

All'ufficio di coordinamento di cui al primo comma, che assolverà anche le funzioni di segreteria del Comitato tecnico - scientifico, è preposto un dirigente tecnico forestale di provata capacità tecnica ed esperienza, con almeno quindici anni di anzianità nella qualifica.

Alle spese di funzionamento del predetto ufficio provvede l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.”

Dalla redazione