Articolo abrogato dall'art. 86, comma 1, della L.R. 06/04/1996, n. 16, così recitava:

“Art. 2

Il Comitato di cui all'art. 1, nominato con decreto del Presidente della Regione, è così composto:

- rettori delle Università degli studi di Catania, Messina e Palermo, o loro delegati;

- 9 docenti universitari, uno per ogni facoltà, scelti, ove possibile, fra terne designate, rispettivamente, dai consigli delle facoltà di architettura, agraria, ingegneria e scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo; delle facoltà di agraria, ingegneria e scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania; delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e medicina veterinaria dell'Università di Messina;

- il direttore regionale della programmazione;

- i direttori regionali dell'Assessorato dell'agricoltura e della foreste;

- il direttore regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici;

- il direttore regionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente;

- il direttore regionale dei beni culturali ed ambientali;

- il direttore regionale dell'Assessorato dell'industria;

- l'ispettore regionale tecnico;

- il provveditore alle opere pubbliche di Palermo.

Il Comitato è presieduto da un coordinatore, scelto fra esperti di provata competenza tecnica, scientifica ed amministrativa in materia di difesa e conservazione del suolo, nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la agricoltura e le foreste.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono disimpegnate dall'ufficio di coordinamento di cui al successivo art. 4.

Il Comitato riferisce periodicamente sull'andamento degli studi e delle ricerche ed entro il 30 giugno di ogni anno presenta la relazione di cui al successivo art. 6 al Presidente della Regione che, ogni qualvolta lo ritenga necessario, potrà convocare il Comitato stesso per le opportune verifiche di attuazione.

Le Università di Catania, Messina e Palermo potranno collegarsi tra loro, ai sensi e per gli effetti dello art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, al fine di costituire un Centro interuniversitario che provvederà ad eseguire gli studi e le ricerche di cui sopra in base alle direttive del Comitato tecnico-scientifico. Ove non si provveda alla costituzione del Centro suddetto, ciascun Ateneo potrà organizzare l'esecuzione degli studi e delle ricerche mediante l'affidamento degli stessi agli istituti o dipartimenti universitari.”

Dalla redazione