Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 12/03/2020, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’art. 20, comma 1, della L.R. 13/10/2022, n. 15, così recitava:

“7. I proponenti delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni uniche emesse ai sensi dell'articolo 20, comma 2 lettera e-bis, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono tenuti al pagamento degli oneri istruttori, determinati con deliberazione della Giunta regionale. Le entrate derivanti da tali oneri istruttori sono destinate alle attività di supporto per l'aggiornamento del Piano energetico regionale, all'assistenza tecnica per le istruttorie, all'acquisto di beni necessari per il loro svolgimento e alle attività di supporto in materia di fonti energetiche rinnovabili, di gestione intelligente dell'energia, di efficienza energetica, di mobilità sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici e al finanziamento o al cofinanziamento di progetti europei, statali e regionali con le predette finalità.”

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