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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 13/10/2022, n. 15
L. R. Sardegna 13/10/2022, n. 15
L. R. Sardegna 13/10/2022, n. 15
L. R. Sardegna 13/10/2022, n. 15
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Capo I - Politica energetica regionale |
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Art. 2 - Obiettivi di politica energetica regionale1. La Regione, in linea con le strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi ed i traguardi dell'Unione dell'energia e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea relativi alle emissioni dei gas ad effetto serra conformemente agli accordi internazionali e nel rispetto del regolamento (UE) 2018/842, promuove azioni e iniziative di politica energetica volte a ragg |
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Art. 3 - Piano energetico ambientale regionale della Sardegna (PEARS)1. Il Piano energetico ambientale regionale della Sardegna (PEARS) rappresenta lo strumento fondamentale per la programmazione, la pianificazione della politica energetica ed ambientale e per il raggiungimento degli obiettivi |
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Art. 4 - Procedimento di approvazione del PEARS1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di energia, anche sulla base del programma regionale di sviluppo, sono approvate le linee di indirizzo strategico per la redazione del PEARS. La deliberazio |
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Art. 5 - Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima1. Gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, in forma singola o associata, adeguano la propria programmazione energetica agli indirizzi di politica energetica |
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Capo II - Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili |
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Art. 6 - Finalità1. La Regione, nel rispetto della normativa e degli obiettivi europei in materia di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da f |
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Art. 7 - Comunità energetiche da FER1. La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità |
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Art. 8 - Competenze1. Le comunità energetiche da FER possono: a) produrre, autoconsumare e imma |
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Art. 9 - Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche1. La Regione, nel limite della dotazione finanziaria annualmente stabilita con legge di bilancio, istituisce un quadro di sostegno a favore della costituzione delle comunità energetiche da FER attraverso: a) il supporto alle pubbliche amministrazioni per favorire la creazione di comunità energetica da FER e la loro partecipazione diretta; |
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Art. 10 - Attuazione e monitoraggio delle comunità energetiche1. Nell'ambito del PEARS sono individuati gli organi specifici a cui compete: |
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Capo III - Istituzione del Reddito energetico regionale |
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Art. 11 - Istituzione del reddito energetico regionale1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, è istituito, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente con legge di bilancio per tali finalità, il Reddito energetico regionale attraverso la previ |
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Art. 12 - Principi di funzionamento1. Con il reddito energetico, la Regione incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER da parte dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 13. 2. Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all'autoconsumo |
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Art. 13 - Beneficiari1. La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, promosse dalla Regione con la pubblicazione di un apposito avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). 2. Possono accedere alla misura del reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione: |
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Art. 14 - Istituzione del fondo e norme di attuazione1. Per il finanziamento del reddito energetico, è autorizzata la costituzione di un fondo di rotazione, nei limiti delle risorse finanziarie a tali fi |
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Art. 15 - Direttive di attuazione1. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria, approva le direttive di attuazione del presente capo. La deliberazione è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, d |
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Art. 16 - Clausola valutativa1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle disposizioni del presente capo e ne valuta i risultati ottenuti. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrat |
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Capo IV - Autorizzazioni di impianti energetici |
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006 (Energia. Conferimenti agli enti locali)1. All'articolo 21 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Fatte salve le norme vigenti in materia di s |
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Art. 18 - Oneri istruttori1. I proponenti le istanze per il rilascio delle autorizzazioni uniche emesse ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera e-bis), della legge regionale n. 9 del 2006, versano gli oneri istruttori, determinati con deliberazione della Giunta regionale. Le entrate derivanti da tali oneri istru |
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Capo V - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 19 - Aiuti di Stato1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi |
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Art. 21 - Norma finanziaria1. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 17 - programma 01 - titolo 2). 2. Per le finalità di cui all'articolo 14 è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 17 - programma 01 - titolo 3). 3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte per ciascuno degli anni 2 |
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Art. 22 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
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