Articolo abrogato dalla L.R. del 10/12/2012 n. 36. L’articolo 15 così recitava: “Art. 15 - (Effetti della soppressione delle comunità montane) - “1. In sede di prima applicazione della presente legge e fermo rimanendo il criterio generale e ordinario di esercizio delle funzioni delle comunità montane soppresse nei modi e nelle forme di cui all’articolo 5, la mancata costituzione nei territori già compresi nelle comunità montane soppresse dei comuni in forma associata entro il 31 ottobre 2010 determina l’applicazione delle prescrizioni di cui all’articolo. 5, comma 3.”

“2. Gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 5, comma 1, decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche, fatta eccezione per i Presidenti i quali continuano la loro attività, per la sola gestione dell’ordinaria amministrazione, sino all’insediamento dei commissari liquidatori di cui ai commi successivi.”

“3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano i poteri e le funzioni degli organi. Il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per ciascuna comunità montana soppressa con il compito di provvedere alle attività di liquidazione. Proseguono nell’espletamento dell’incarico i revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.”

4. Il commissario liquidatore esercita con propri decreti ogni potere di governo della comunità e cessa dalla carica con l’estinzione della comunità montana soppressa.

“4 bis. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 4 e fino alla cessazione dell’incarico, il commissario liquidatore si avvale dell’organizzazione amministrativa della comunità soppressa di cui agli articoli 17 (Uffici) e 18 (Segretario) della l.r. 20/2004.”

“5. Il Commissario liquidatore predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nel decreto di nomina, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi della Comunità montana soppressa.”

6. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono introdotte norme applicative e di dettaglio per disciplinare l’attività dei commissari liquidatori nominati in attuazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché, per quello che concerne il personale, dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), fatto salvo, in quanto compatibile, il trattamento più favorevole previsto dai precedenti articoli 11 e 12, nonché dalle altre disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro in essere, prevedendo, altresì, l’applicazione al personale in questione della disciplina di cui all’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 con priorità rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni.

7. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adotta il piano di cui al comma 5, dichiara l’estinzione della comunità montana soppressa e trasferisce le funzioni e i rapporti attivi e passivi alla forma associativa deliberata dai comuni già facenti parte della comunità montana. Ove non sia stata costituita alcuna forma associativa tra i comuni già facenti parte della comunità montana o non sia stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui sopra, le stesse sono esercitate dalle province territorialmente competenti.

8. Con il decreto di cui al comma 7, il Presidente della Giunta regionale può dettare le disposizioni necessarie ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra la comunità montana estinta e la forma associativa dei comuni ovvero la provincia.

“8 bis La fase di liquidazione é interamente regolata dalle disposizioni del regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 16, di attuazione del presente articolo, in quanto compatibili con le presenti disposizioni, sia con riferimento alle norme applicative e di dettaglio stabilite in relazione alle attività dei commissari liquidatori nominati ai sensi dei commi 3 e 4, sia per quanto attiene il personale dipendente, con riguardo alle disposizioni attuative della disciplina introdotta dal d.lgs. 165/2001, fatto salvo, in quanto compatibile, il trattamento più favorevole previsto dai precedenti articoli 11 e 12, nonché dalle altre disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro in essere, prevedendo, altresì, l’applicazione al personale in questione della disciplina di cui all’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con priorità rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni.”

“8 ter Resta ferma la possibilità per il personale dipendente delle comunità montane soppresse in conseguenza dell’applicazione della presente legge di proporre istanza per la mobilità presso gli altri enti regionali, ivi compresa la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con priorità rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni.”

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