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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Puglia 04/11/2004, n. 20
L.R. Puglia 04/11/2004, n. 20
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[Premessa] |
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TITOLO I - ORDINAMENTO E AMBITI TERRITORIALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge disciplina l'ordinamento, i compiti e il funzionamento delle Comunità montane e ridelimita i |
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Art. 2 - (Natura delle Comunità montane)1. Le Comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani, parzialmente montani e contigui, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio delle funzioni proprie, delle funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali. 2. Fatta salva la costituzione delle Comunità montane gi&agr |
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Art. 3 - (Costituzione delle zone omogenee)1. I territori montani della Regione sono quelli classificati tali ai sensi della legislazione vigente prima della data di entrata in vigore dell'abrogata legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle Autonomie locali) ed espressamente identificati con la legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 (Costituzione delle Comunità montane) e successive modificazioni e integrazioni. 2. I territori di cui al comma 1, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui all'articolo 27, comma 3, del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, sono ripartiti, in base ai criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle sotto elencate zone omogenee: A - Zona omogenea del Gargano, comprendente i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Rignano Gargani |
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Art. 4 - (Modificazione delle zone omogenee delle Comunità montane)1. La variazione delle zone omogenee di cui all'articolo 3 è disposta, previo parere della Con |
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Art. 5 - (Fusione di Comuni)1. Al Comune montano sorto a seguito della fusione dei Comuni, il cui territorio complessivamente con |
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Art. 6 - (Fasce altimetriche di territorio)1. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza della Regione e delle Comunità montane, la Regione |
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Art. 7 - (Funzioni)1. Le Comunità montane, anche riunite in Consorzio con le altre Comunità montane dello stesso sistema montuoso e/o con i comuni montani con popolazione superiore a 40 mila abitanti già compresi in una Comunità montana, esercitano funzioni a esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni conferite dai Comuni, dalle Province e dalla Regione. In particolare: a) gestiscono gli interventi speciali per le zone rurali e/o svantaggiate stabiliti dall'Unione europea, dalle leggi dello Stato e della Regione e attuano gli interventi speciali per la montagna definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 R (Nuove disposizioni per le zone montane); b) esercitano le funzioni dei Comuni, proprie o conferite, che gli stessi sono tenuti a svolgere ovvero stabiliscono di svolgere in forma associata ai sensi dell'articolo 11 della legge 97/1994; c) esercitano le altre funzioni amministrative a esse attribuite dalla legge o conferite dalla Provincia o dalla Regione; |
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Art. 8 - (Riordino organismi associativi e quadro unitario delle funzioni delle Comunità montane)1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sulla base delle funz |
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Art. 9 - (Esercizio associato di funzioni e gestione singola o associata di servizi pubblici locali)1. Ove due o più Comuni appartenenti a una stessa zona omogenea intendano esercitare in forma associata funzioni a essi spettanti, o conf |
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Art. 10 - (Statuto comunitario)1 Le Comunità montane hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nel rispetto dei principi che costituiscono limite inderogabile dal t.u. emanato con d.lgs. 267/2000. 2. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le fo |
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Art. 11 - (Regolamenti)1. L'organizzazione delle Comunità montane è disciplinata dai regolamenti nel rispetto |
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TITOLO II - ORGANI DELLE COMUNITÀ MONTANE |
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Art. 12 - (Durata in carica e composizione dell'Organo rappresentativo)1. L' Organo rappresentativo comunitario ha la stessa durata dei Consigli comunali, così come stabilito dalla legge in vigore all'atto dell'insediamento, e comunque dura in carica sino all'insediamento di quello successivo. Il numero dei rappresentanti di ciascun comune della Comunità montana in seno all'Organo rappresentativo viene determinato, nel rispetto dei requisiti soggettivi legittimanti di cui all'articolo 27, comma 2, del d. lgs. 267/2000, dallo Statuto comunitario, in misura non superiore a tre unità personali per ciascun Comune. Resta, comunque, esclusa la possibilità per le Comunità montane di introdurre, in sede statutaria, differenzi |
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Art. 13 - (Competenze dell'Organo rappresentativo)1. L'Organo rappresentativo è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità. 2. L'Organo rappresentativo ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziar |
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Art. 14 - (Funzione di revisione economico-finanziaria)1. Le funzioni di revisione economico-finanziaria sono esercitate, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 234 del t |
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Art. 15 - (Competenze e composizione dell'Organo esecutivo)1. L'Organo esecutivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla presente legge all'Organo rappresentativo e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, del Segretario generale, dei dirigenti o responsabili dei servizi. |
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Art. 16 - (Presidente dell'Organo esecutivo)1. Il Presidente dell'Organo esecutivo rappresenta la Comunità montana. La carica di Presidente dell'Organo esecutivo è incompatibile con quella di Parlamentare, Consigliere regionale e Sindaco. 2. Il Pre |
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TITOLO III - UFFICI E PERSONALE |
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Art. 17 - (Uffici)1. Ciascuna Comunità montana ha una propria dotazione organica secondo la vigente legislazione. |
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Art. 18 - (Segretario)1. La Comunità montana ha un Segretario - Dirigente titolare che deve possedere i requisiti per la partecipazione al concorso per Segretario comunale e provinciale, oppure deve esercitar |
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TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE |
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Art. 19 - (Piano pluriennale di sviluppo socio-economico)1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di insediamento dell'Organo rappresentativo, ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e il miglioramento dei servizi e rappresenta, per ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento. 2. Il piano individua gli obiettivi e le priorità di intervento per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni sociali e i relativi interventi, indica le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo dei settori produttivi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardi |
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Art. 20 - (Programmi di opere e interventi)1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si attua attraverso programmi triennali di opere e interventi, aggiornati annualmente con i programmi operativi di esecuzione articolati in progetti che devono prevedere: |
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Art. 21 - (Accordi di programma)1. Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi previsti da piani e programmi della Com |
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Art. 22 - (Partecipazione al piano territoriale di coordinamento)1. La Comunità montana concorre e partecipa, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia formulando le indicazioni urbanistiche per il proprio territorio. 2. La proposta d |
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Art. 23 - (Consulta permanente Regione-Enti locali montani)1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni e in applicazione dei principi enunciati dalla legge 59/1997, istituisce la Consulta permanente Regione-Enti locali montani, quale organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionale. 2. Fanno parte della Consulta: a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede; b) il Presidente della Commissione consiliare competente per la materia degli enti locali; c) i Presidenti delle Comunità montane; |
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TITOLO V - FINANZA E CONTABILITÀ |
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Art. 24 - (Fonti di finanziamento)1. Il Fondo regionale per la montagna è alimentato da: |
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Art. 25 - (Riparto dei fondi)1. Il Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 24 è ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri: a) 10 per cento in parti uguali fra tutte le Co |
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Art. 26 - (Gestione finanziaria e contabile)1. Alla gestione finanziaria e contabile della Comunità montana si applicano per quanto compat |
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TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 27 - (Controlli)1. Il controllo sugli organi viene esercitato secondo quanto disposto dal capo II, titolo VI, parte I |
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Art. 28 - (Abrogazione di norme e disposizioni finali)1. L'entrata in vigore della presente legge comporta l'abrogazione della l.r. 12/1999, nonché di tutte le disposizioni incompatibili con la |
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Art. 29 - (Norma finanziaria)1. Alla copertura finanziaria di cui all'articolo 24, comma 2, si provvede mediante l'istituzione di |
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