Articolo abrogato dalla L.R. 05/07/2019, n. 22.

L’articolo 22 così recitava:

“Art. 22 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 37

1. I proventi rivenienti dalle violazioni dell’articolo 28 della legge regionale 22 maggio 1985, 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave), e dalla tariffazione sulle acque minerali e termali di cui all’articolo 28 (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 44) della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), con la presente legge vengono destinate nella misura del 20 per cento alla gestione di tutte le attività previste dagli articoli 20 e 22 della l.r. 37/1985 e all’attuazione della legge regionale 15 novembre 2007, n. 31 (Norme per il sostegno e lo sviluppo del settore estrattivo).

2. All’articolo 8 della l.r. 37/1985 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“4 bis. Il rilascio dell’autorizzazione regionale e l’esercizio dell’attività estrattiva sono a titolo oneroso. La Giunta regionale, entro il 30 marzo di ciascun anno, e sentite le Associazioni di categoria, stabilisce con proprio atto i criteri per la determinazione degli oneri finanziari a carico dei titolari dell’autorizzazione in relazione alla quantità e tipologia dei materiali estratti nell’anno precedente, nonché i criteri per la ripartizione dei relativi proventi tra Regione, Province e Comuni.

4 ter. Il contributo di cui al comma 4 bis è destinato, fino alla concorrenza del 20 per cento, a sostenere interventi nel settore estrattivo con la concessione ed erogazione di ausili finanziari per investimenti per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, per l’attività di promozione, per studi e ricerche e per la realizzazione di interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area coltivata.”.

3. L’articolo 28 della l.r. 37/1985 è sostituito dal seguente:

“Art. 28

1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 sono determinate annualmente con delibera di Giunta regionale.

2. La sanzione amministrativa è comminata anche a coloro che proseguono l’attività estrattiva oltre i termini previsti dall’autorizzazione.

3. Quando l’esercente non ottemperi agli obblighi di sistemazione, recupero e ripristino del terreno comunque interessato dall’attività estrattiva, stabiliti nell’atto autorizzatorio, provvede il Comune competente per territorio, addebitando le relative spese al trasgressore, previo incameramento, quale acconto, della cauzione eventualmente versata.

4. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere utilizzate fino alla concorrenza delle entrate effettivamente accertate e riscosse.”.

4. Nel bilancio della Regione, per le finalità di cui al presente articolo, è istituito il capitolo di entrata. 3061150, U.P.B. 03.01.03, la cui declaratoria è “Proventi rivenenti dalla tariffazione dell’esercizio dell’attività estrattiva” ed è istituito, nell’ambito della UPB 02.10.01, il capitolo di spesa 241025, la cui declaratoria è “Spese relative alla gestione delle attività previste dalla l.r. 37/1985 e dalla l.r. 31/2007; 20 per cento dell’entrata collegata”.”

Dalla redazione