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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Puglia 28/05/1975, n. 44
L.R. Puglia 28/05/1975, n. 44
- L.R. 29/12/2022, n. 32
- Deliberaz. G.R. 23/05/2022, n. 719
- Deliberaz. G.R. 04/08/2020, n. 1239
- Deliberaz. G.R. 05/02/2019, n. 177
- Deliberaz. G.R. 14/09/2017, n. 1427
- Deliberaz. G.R. 26/02/2014, n. 196
- Deliberaz. G.R. 18/02/2013, n. 231
- Deliberaz. G.R. 25/05/2012, n. 1023
- Deliberaz. G.R. 03/06/2010, n. 1314
- L.R. 30/04/2009, n. 10
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Articolo 1La ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o conduzione sono reg |
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CAPITOLO I - Disposizioni relative alla ricerca |
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Articolo 2La ricerca è consentita solo a chi sia munito del relativo permesso. Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato a chiunque, persona fisica o Società legalmente costituita, ne faccia richiesta e dimostri di possedere la capacità tecnica e economica adeguata all'importanza della ricerca da svolgere. Il permesso è preferenzialmente rilasciato |
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Articolo 3Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente. Il provvedimento dell'Amministrazione regionale che concede o nega il permesso di ricerca deve essere motivato ed è definitivo. |
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Articolo 4Più domande di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in permesso o i |
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Articolo 5Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato, salvo casi particolari, per un'area non eccedente i 200 ha e non può avere una validità superiore a due anni. |
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Articolo 6Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione scritta alla Amministrazione regionale dell'avvenuta captazione di sorge |
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Articolo 7 |
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Articolo 8Il permesso di ricerca può essere trasferito con l'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, da rilasciarsi su parere d |
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Articolo 9Il Presidente della Regione può pronunciare la decadenza del permesso: 1) quando non si è dato inizio ai lavori nei termini stabiliti; 2) quando i lavori son |
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Articolo 10I possessori dei terreni compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca. É fatto obbligo al ric |
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Articolo 11Il permesso di ricerca può essere revocato o modificato con provvedimento del Presidente, per sopravvenuti gravi motivi di interess |
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Articolo 12Qualora l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente ai lavori di ricerca la zona relativa, senza limite di superficie |
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CAPITOLO II - Disposizioni relative alla concessione |
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Articolo 13Possono formare oggetto di concessione i giacimenti di acqua minerale o termale dei quali l'Amministrazione regionale abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità. La concessione di acque minerali e termali può essere rilasciata a chiunque, persona fisica o Società legalmente c |
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Articolo 14La concessione è rilasciata con decreto del Presidente della Giunta, su deliberazione della Giunta, dopo il parere del Genio Civile e del Medico Provinciale territorialmente competenti. La concessione è rilasciata per una durata proporzionale alla entità degli impianti programmati, comunque non superiore ad anni 30, e per una superficie non superiore ai 100 ettari. Delle istanze di concessione sarà data comunicazione all'Amministrazione Provinciale, alla Camera di Commercio, ai Comuni e al Distretto Minerario interessati per ter |
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Articolo 15A concessione ottenuta, entro l'ultimo trimestre di validità del programma approvato per il primo biennio e, successivamente, entro |
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Articolo 16Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente, purché possegga la necessaria idoneità tecnica ed economica. |
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Articolo 17I proprietari dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la determinazione della concessione, all'opposizione dei |
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Articolo 18Qualora la concessione non sia stata rilasciata al ricercatore il concessionario deve, entro il termine di 3 mesi dalla data della c |
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CAPITOLO III - Dell'esercizio della concessione |
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Articolo 19L'iscrizione delle ipoteche sui beni oggetto della concessione è subordinata all'autorizzazione del Presidente della Giunta, da assoggettarsi alla relativa tassa regionale. L'es |
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Articolo 20Gli Enti Locali titolari di concessioni per acque minerali e termali possono subconcedere a terzi per periodi non superiori a venti |
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Articolo 21Costituiscono pertinenze delle sorgenti di acque minerali e termali le opere di captazione e gli impianti di conduzione e contenimen |
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Articolo 22 |
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Articolo 23Le concessioni devono essere costantemente esercitate tranne che sia consentita, per ragioni motivate, la sospensione dell'attività |
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Articolo 24Qualunque trasferimento della concessione è privo di effetti nei confronti dell'Amministrazione regionale qualora non sia stato pre |
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Articolo 25Nel caso di morte del concessionario l'erede deve presentare la domanda di trasferimento mortis causa della concessione non oltre 120 giorni dall'apertura della successi |
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Articolo 26I concessionari devono fornire all'Amministrazione regionale i dati statistici ed ogni altro elemento informatico che sia loro richi |
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Articolo 27Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno a terzi derivante dall'esercizio dell'attività. |
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Articolo 28Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la pro |
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CAPITOLO IV - Cessazione della concessione |
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Articolo 29La concessione cessa: a) p |
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Articolo 301. In deroga a quanto previsto dall’articolo 31 della presente le |
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Articolo 311. Se la concessione non è rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze all'Amministrazione regionale. |
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Articolo 32Qualora alla scadenza del termine la concessione venga rilasciata ad altri, la consegna del bene e le relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento di un funzionario delegato dall'Assessore c |
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Articolo 33Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione. |
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Articolo 34Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione scritta al Presidente della Giunta regionale senz |
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Articolo 35Nel caso di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, ove il motivo sia accertato, i beni costituenti gi� |
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Articolo 36Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi: |
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Articolo 37Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della R |
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Articolo 38Dopo la accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita. |
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Articolo 39La revoca della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. |
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Articolo 40Nei casi di cessazione della concessione il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore competente, provvede, con proprio de |
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CAPITOLO V - Della gestione unica di concessione di acque minerali e termali |
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Articolo 41Nel caso di concessione di acque minerali o termali derivanti da unico bacino, il Presidente della Giunta regionale può prescrivere in ogni momento, ai singoli |
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Articolo 42I contratti di somministrazione non hanno effetto senza l'approvazione del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assess |
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Articolo 43La vigilanza sulla applicazione della presente legge, ferma restando la competenza del Corpo delle Miniere in materia di Polizia Mineraria, spetta all'Ammi |
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CAPITOLO V - Disposizioni generali e transitorie |
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Articolo 44I permessi di ricerca vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati sino alla scadenza. |
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Articolo 45Le concessioni vigenti all'atto della entrata in vigore della presente legge sono confermate sino alla scadenza. |
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Articolo 46L'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge è di competenza del Presidente della Giunta regionale, che si avvale della procedura prevista dalla legge 3 maggio 1967, n. 2 |
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